Laurea, riscattabili i periodi ante 1996 con il metodo contributivo

Pubblicato il 23 gennaio 2020

È facoltà del lavoratore riscattare i corsi di studio universitari (cd. “riscatto della laurea”), svolti in data antecedente al 1° gennaio 1996, purché opti per la liquidazione della prestazione pensionistica interamente contributiva. In particolare, le domande di riscatto, presentate dopo l’esercizio della facoltà di opzione al contributivo, saranno determinate con il criterio del calcolo a percentuale, mentre quelle presentate prima dell’opzione saranno calcolate con le regole del criterio della riserva matematica.

A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto ha precisato qual è l’efficacia dei periodi riscattati mediante versamento del relativo onere in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

Riscatto della laurea, le novità del “Decretone”

L'onere per il riscatto dei corsi di studio universitari, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Sul punto, il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 in materia di riscatto del corso di studio universitario da valutare nel sistema contributivo. Nello specifico, il legislatore ha previsto che l’onere è costituito, in alternativa a quanto previsto dal predetto co. 5 del medesimo art. 2, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, co. 3, della L. n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti.

Riscatto della laurea, l’orientamento giurisprudenziale

Come sancito dalla giurisprudenza, l'INPS ha sempre riconosciuto a tutti i riscatti (sia valutati con la regola retributiva sia con quella contributiva) il principio di retrodatazione degli effetti, tanto ai fini del diritto che della misura della pensione (cd. “efficacia giuridica ab origine”).

Nel documento di prassi in commento, però, l’Istituto precisa ora che il predetto principio è vincolato dai “limiti emergenti dalla normativa di riferimento”. Quindi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, i periodi riscattati con il criterio introdotto dal cd. “Decretone” vanno considerati nella loro collocazione temporale; mentre, agli effetti patrimoniali i contributi (da riscatto) hanno efficacia nella rivalutazione nel montante individuale soltanto dalla “data della domanda di riscatto”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy