L’automobilista che paga la multa non può poi chiedere la restituzione delle spese in eccesso

Pubblicato il 09 ottobre 2012 Secondo la Cassazione – sentenza n. 16688 depositata il 1° ottobre 2012 - una volta che l’automobilista provvede al pagamento della multa, lo stesso non può più contestare l’importo delle spese poste a suo carico.

La Suprema corte, in particolare, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto le istanze di un soggetto che, una volta sanzionato per una violazione del Codice della strada, aveva provveduto al pagamento della relativa multa notificatagli e, successivamente, adito il giudice di pace al fine di vedersi restituire parte dell’importo versato. In tale contesto, infatti, lo stesso aveva lamentato che l’importo della multa fosse stato illegittimamente aumentato di spese ulteriori rispetto a quelle relative alla spedizione postale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy