L'autorizzazione dell'assemblea per la costituzione dell'amministratore può intervenire anche in un secondo momento

Pubblicato il 07 agosto 2010
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 18331 del 6 agosto 2010, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'articolo 1131, secondo e terzo comma, c.c., può anche costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”. 

Nella specie, è stato respinto, perché inammissibile, il ricorso presentato, senza autorizzazione dell'assemblea, dall'amministratore di un condominio per impugnare una sentenza a quest'ultimo sfavorevole. In particolare, di fronte all'eccezione di inammissibilità dedotta dalla controparte, l'amministratore non aveva provveduto a munirsi della necessaria ratifica determinando la consequenziale perdita di efficacia del ricorso.
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