Lavoratori autonomi dello spettacolo, come si determina il contributo di disoccupazione?

Pubblicato il 06 luglio 2022

Arrivano dall’Inps, con il messaggio di ieri 5 luglio, n. 2694, chiarimenti in ordine al finanziamento dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La normativa di riferimento

L’indennità per disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo è riconosciuta dall’art. 66 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alle seguenti condizioni:

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

L’indennità

L'indennità, rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai contributi versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, è pari al 75% dello stesso reddito se il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro; in caso contrario, l'indennità è incrementata del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, fermo restando comunque il massimale mensile di 1.335,40 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat.
L'indennità è corrisposta con cadenza mensile per la metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per un massimo di sei mesi.

Come si determinano e come si versano i contributi

Il contributo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo, mentre quello per l’assicurazione di malattia, pari per il 2021 all’1,28%, è calcolato ora nella misura piena del 2,22%.
I datori di lavoro/committenti, quindi, devono versare la contribuzione ALAS con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022 con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022 e, per i medesimi periodi, il differenziale di contribuzione di malattia dello 0,94%, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> va indicato invece l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> la differenza dello 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero pari, per il 2022, a 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Per i lavoratori esercenti attività musicali e per i committenti che sono pubbliche amministrazioni, la contribuzione da versare è identificata con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, ed è calcolata applicando l’aliquota del 2%.

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