Lavoratori dello spettacolo: in scadenza la domanda di indennità di discontinuità

Pubblicato il 08 marzo 2024

I lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo possono presentare le domande per l’indennità di discontinuità entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

Con riferimento ai requisiti maturati nel 2023, le domande devono essere presentate entro il 30 marzo 2024 (circolare INPS n. 2 del 3 gennaio 2024).

Ambito di applicazione

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico destinato ai lavoratori del settore dello spettacolo, in particolare:

Requisiti

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di discontinuità, i destinatari devono rispettare i seguenti requisiti:

Misura della prestazione

La prestazione è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

L’indennità di discontinuità sarà erogata in un’unica soluzione su apposita domanda dell’interessato.

Per approfondire, leggi Lavoratori dello spettacolo, al via l’indennità di discontinuità

Termini di presentazione della domanda

A partire dal 15 gennaio 2024, i beneficiari possono presentare l’apposita domanda direttamente sul portale INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Come si è detto in premessa, le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 30 marzo 2024, con riferimento ai requisiti maturati nel 2023.

ATTENZIONE: L'INPS, con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, ha chiarito che laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Step successivi alla domanda

Dopo aver presentato la domanda, il soggetto interessato potrà:

NOTA BENE: La domanda potrà essere richiesta anche tramite gli Istituti di Patronato ovvero avvalendosi del servizio di Contact Center multicanale.

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