Lavoratori impatriati: due anni all’estero per il regime fiscale di vantaggio

Pubblicato il 07 luglio 2018

I lavoratori che vogliono rientrare in Italia per accedere al regime fiscale di vantaggio per i cosiddetti “impatriati” devono aver maturato – in presenza degli altri requisiti - due anni di residenza all’estero. Quest’ultimo è il tempo minimo sufficiente richiesto per la disciplina fiscale di favore.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, interviene nuovamente in materia di lavoratori impatriati, fornendo importanti precisazioni per coloro che intendono accedere al regime agevolato previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.

Requisiti per il regime agevolato degli impatriati

Il suddetto articolo 16, prevede l’imponibilità del reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, prodotto in Italia, nella misura del 50% e trova attuazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia (ai sensi dell’articolo 2 del Tuir) e per i quattro periodi di imposta successivi.

Per beneficiare del regime fiscale agevolato citato, i lavoratori impatriati devono avere i seguenti requisiti:

Quesito del soggetto istante

Nello specifico, l’istante chiede chiarimenti in merito al requisito della residenza maturata fuori dai confini dello Stato, facendo presente di:

Il contribuente ritiene di essere in possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui al comma 2 dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, essendo un cittadino dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia per almeno ventiquattro mesi.

Entrate: residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta consecutivi

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 51/E/2018, osserva che l’articolo 16 del Dlgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).

Tuttavia, considerato che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, l’Agenzia ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.

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