Lavoratori italiani all'estero Una guida sul sistema di tassazione da applicare

Pubblicato il 18 settembre 2017

Nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, in cui si pubblicano le guide fiscali - l'Agenzia Informa - è presente, dal 17 settembre, una mini guida, dal titolo:

"LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta".

Il documento si rivolge agli italiani che si recano all'estero per lavorare e che si possono trovare difronte alla difficoltà di non riuscire ad individuare immediatamente quale sia il sistema di tassazione applicabile per i loro redditi percepiti all’estero.

Cittadini italiani che lavorano all'estero

Per coloro che lavorano all'estero vi sono diversi fattori da considerare per individuare l'esatto Stato di tassazione dei loro redditi. Le regole da seguire possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire, eccetera.

In linea generale vale il “principio della tassazione mondiale” ( W o r l d W i d e T a x a t i o n P r i n c i p l e ), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Nella guida si ricordano, così, la seguente regola generale: tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).

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