Con il messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025 l'INPS fornisce chiarimenti in merito alle prestazioni per malattia dei lavoratori marittimi e alle comunicazioni obbligatorie UniMare.
L'INPS ricorda che l’articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha innovato gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, che disciplina le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche per il settore marittimo.
Con la riforma si è avviato un processo di standardizzazione dei flussi mediante l’utilizzo dei dati trasmessi dai datori di lavoro nel canale Uniemens. Questa innovazione ha consentito di superare la specificità del settore marittimo, integrandolo nelle modalità già ordinarie previste dall’Istituto per la generalità degli assicurati.
Ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 231/2006, gli armatori e le società di armamento sono tenuti ad effettuare in via telematica, tramite il Servizio informatico UniMare, tutte le comunicazioni relative a:
assunzione;
cessazione;
trasformazione;
proroga dei rapporti di lavoro della gente di mare.
L'INPS, nel messaggio n. 2669/2025, richiama inoltre l'osservanza delle regole tecniche del DM 24 gennaio 2008, nonché dalla circolare Ministero del Lavoro n. 14/2008 e del documento “Modelli e regole delle Comunicazioni obbligatorie Gente di mare – Aprile 2025 v.1.0”.
In ottica di semplificazione, l'INPS dichiara superate le istruzioni già fornite con il messaggio n. 610/2020, relative all’obbligo del lavoratore marittimo di esibire il libretto di navigazione, il foglio di ricognizione o documentazione equivalente in formato cartaceo.
A decorrere dal 15 settembre 2025, data di pubblicazione del messaggio n. 2669/2025, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia per i marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
L'INPS fa salve però due eccezioni, nelle quali l’esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo rimane obbligatoria. Si tratta:
Lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (C.R.L.);
Lavoratori non marittimi che svolgono attività a bordo delle navi, in relazione ai quali resta fermo l’obbligo documentale.
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