Lavori di pubblica utilità in presenza dei presupposti e solo a discrezione del giudice

Pubblicato il 04 marzo 2011 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 6876 del 23 febbraio 2011 – per procedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità al posto della pena detentiva è necessaria la presenza di quattro condizioni: che l'interessato sia tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti; che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia riconosciuto il fatto come di lieve entità; che l'imputato abbia espressamente chiesto, eventualmente in via subordinata, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; che non ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

In ogni caso – continua la Corte – anche nella sussistenza di tutte le condizioni, il giudice è libero di decidere o meno per la sostituzione della pena in quanto quest'ultima non costituisce un diritto dell'imputato ma è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'organo decidente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Assicurazioni SNA -Stesura del 5/3/2025

07/05/2025

Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy