Lavori usuranti: per la pensione anticipata negata riesame e non ricorso

Pubblicato il 15 settembre 2012 Con il messaggio n. 14703/2012, l’Inps spiega che contro il diniego dell'istanza per il riconoscimento dell’agevolazione spettante a chi svolge lavori usuranti (prepensionamento), nel rispetto dei requisiti di legge, non è possibile prendere la strada del ricorso ma quella del riesame.

Infatti, tali richieste respinte si devono considerare domande improcedibili. Il lavoratore dovrà presentare istanza all'istituto previdenziale presso il quale è iscritto, come già indicato dal ministero del Lavoro (nota protocollo 9650/2012).

Nel documento di prassi Inps si specifica che:

- per le posizioni pendenti, le sedi procederanno all'invio di una comunicazione agli interessati in cui si informa della possibilità di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, un'istanza di riesame presso la sede Inps che ha adottato il provvedimento di reiezione;

- per le posizioni già definite il riesame sarà automatico, previa informativa agli interessati che avranno 30 giorni di tempo per presentare altra eventuale documentazione (i competenti comitati regionali del lavoro, se investiti di ricorsi contro provvedimenti di reiezione di domande da considerare invece improcedibili, provvederanno, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a trasmettere la relativa documentazione alle competenti sedi dell'Inps).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy