Lavoro irregolare, determinato il contributo forfettario

Pubblicato il 09 settembre 2020

Determinato il “contributo forfettario” che il datore di lavoro deve versare per sanare i lavoratori irregolari, ossia impiegati senza un regolare contratto di lavoro. L’importo del contributo è stato stabilito dal Decreto (MLPS) del 7 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, recante appunto la “determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”.

Vediamo quindi nel dettaglio a quanto ammonta l’importo del contributo forfettario, in relazione ai diversi settori di attività.

Lavoro irregolare, in cosa consiste il contributo forfettario?

I datori di lavoro che intendono regolarizzare la posizione di lavoratori impiegati irregolarmente, ossia “in nero”, sono tenuti a versare un “contributo forfettario” a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Sul punto, l’art. 103, co. 7 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, stabilisce che il predetto contributo è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, nella misura di seguito indicata, per i diversi settori di attività:

Lavoro irregolare, modalità di versamento

Il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

L'INPS provvederà, con propria circolare, a definire gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.I. del 27 maggio 2020.

Lavoro irregolare, destinazione

Il contributo forfettario è riversato dall'Agenzia delle Entrate:

Lavoro irregolare, mancata restituzione

In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario.

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