Lavoro. La contrattazione collettiva può intervenire suigli intervalli temporali tra due contratti a termine

Pubblicato il 05 ottobre 2013 A seguito della conversione in Legge n. 99/2013 del Dl n. 76/2013, che all’articolo 7 sostituisce l’articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001 in materia di intervalli temporali fra due contratti a termine, sono giunte al ministero del Lavoro numerose richieste di chiarimento al riguardo.

Dal momento che gli intervalli temporali tra due contratti a termine, in virtù del recente dettato normativo, sono stati ridotti a 10 e 20 giorni rispetto a quanto previsto dalla Riforma Fornero, che aveva notevolmente allungato la durata di tali periodi (60 e 90 giorni) prevedendo la facoltà per la contrattazione collettiva di ridurli a 20 e 30 giorni, cosa che in molti casi è avvenuta, il quesito posto al Dicastero è se gli accordi stipulati dalla contrattazione collettiva anche aziendale sulla base delle previgenti disposizioni di legge siano da considerare ancora efficaci oppure debbano essere considerate superate.

Nella nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, si specifica che anche se tali accordi devono essere contestualizzati nel previgente quadro normativo, oggi si devono considerare superati, in virtù del nuovo intervento legislativo che ha ridotto in via ordinaria lo spazio temporale tra due contratti a termine a 10 e 20 giorni e, così facendo, ha, in qualche modo, vanificato gli interventi di flessibilizzazione posti in essere sulla base della Legge n. 92/2012.

In più, il Ministero fornisce chiarimenti anche in merito agli accordi collettivi stipulati dopo il 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del Dl n. 76/2013. A tal proposito, si specifica che gli intervalli minimi tra due contratti a termine fissati, ora, in 10 e 20 giorni potranno anche essere oggetto di riduzione o addirittura di azzeramento da parte della contrattazione collettiva con effetti normativi nei confronti di tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi. Analogamente, gli stessi intervalli potranno anche essere aumentati da parte della contrattazione collettiva, ma con unica valenza per le parti stipulanti e, dunque, senza produrre effetti sul piano obbligatorio.
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