Lavoro notturno nel CCNL Studi Professionali

Pubblicato il 03 dicembre 2015

Ai sensi dell’art. 76 del CCNL Studi professionali, non sono tenuti al lavoro notturno:

  1. i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa;
  2. la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  3. la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  4. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

In merito al diritto dei genitori adottivi ed affidatari si segnala che, al di là della previsione del CCNL, in realtà, alla luce della modifica legislativa apportata all’art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003 ed all’art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001, dal D.Lgs. n. 80/2015, non sono tenuti al lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

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