Lavoro sempre subordinato se è vincolato all'orario

Pubblicato il 05 agosto 2008
La Suprema Corte, con sentenza n. 21031 del 1° agosto 2008, ha rigettato il ricorso avanzato da una società contro la decisione dei giudici di merito che avevano condannato la stessa al pagamento dei contributi a favore di alcuni magazzinieri in quanto, anche se questi lavoravano solo saltuariamente, non erano obbligati ad essere a disposizione del datore tra un ciclo di lavoro e l'altro e venivano pagati con ritenuta d'acconto, di fatto, dovevano seguire le direttive e gli orari di lavoro dell'azienda. Secondo la Cassazione, sia il carattere saltuario della prestazione che la forma di pagamento con ritenuta d'acconto non sono, di per sé, elementi idonei a qualificare il lavoro in termini di autonomia; in realtà, precisano i giudici di legittimità, l'elemento di discrimine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo va individuato nella subordinazione, intesa come “disponibilità del prestatore nei confronti del datore con un assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa”. Tutti gli altri elementi, come l'orario, la forma di pagamento, l'assenza di rischio economico, hanno solo valore indicativo, ma non determinante.
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