Lavoro sempre subordinato se è vincolato all'orario

Pubblicato il 05 agosto 2008
La Suprema Corte, con sentenza n. 21031 del 1° agosto 2008, ha rigettato il ricorso avanzato da una società contro la decisione dei giudici di merito che avevano condannato la stessa al pagamento dei contributi a favore di alcuni magazzinieri in quanto, anche se questi lavoravano solo saltuariamente, non erano obbligati ad essere a disposizione del datore tra un ciclo di lavoro e l'altro e venivano pagati con ritenuta d'acconto, di fatto, dovevano seguire le direttive e gli orari di lavoro dell'azienda. Secondo la Cassazione, sia il carattere saltuario della prestazione che la forma di pagamento con ritenuta d'acconto non sono, di per sé, elementi idonei a qualificare il lavoro in termini di autonomia; in realtà, precisano i giudici di legittimità, l'elemento di discrimine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo va individuato nella subordinazione, intesa come “disponibilità del prestatore nei confronti del datore con un assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa”. Tutti gli altri elementi, come l'orario, la forma di pagamento, l'assenza di rischio economico, hanno solo valore indicativo, ma non determinante.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy