Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte

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Entra in vigore l’8 aprile 2026 la Legge 9 marzo 2026, n. 35, recante “Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio”.

Tra le novità, decadenza dai diritti sulle spoglie mortali della vittima per chi è condannato per specifici reati, tra cui omicidio; limitazioni per gli indagati e divieto di cremazione del cadavere durante il procedimento penale: la Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026 dopo essere stata approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 3 marzo 2026.

Spoglie delle vittime di omicidio: nuove regole su cremazione e diritti

La legge introduce modifiche al codice penale e prevede l’adozione di un regolamento attuativo volto a modificare il regolamento di polizia mortuaria, introducendo limitazioni nei confronti dei soggetti responsabili o coinvolti nei procedimenti penali per tali delitti.

Il testo normativo introduce sia una pena accessoria di natura penale sia una serie di misure cautelari nella fase procedimentale.

La pena accessoria della decadenza dai diritti sulle spoglie mortali  

L’articolo 1 della legge introduce nel codice penale l’articolo 585-bis, che prevede una pena accessoria consistente nella decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima.

La misura si applica nei confronti di:

  • coniuge;
  • parte dell’unione civile;
  • parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile;
  • convivente di fatto, anche non registrato, se autorizzato nelle forme previste dalla legge;
  • persona legata da relazione affettiva alla vittima, purché formalmente autorizzata.

La decadenza opera in caso di:

  • condanna;
  • applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

quando i soggetti indicati siano ritenuti responsabili di specifici reati commessi in danno della vittima.

I reati considerati dalla disposizione sono i seguenti:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (articolo 572, terzo comma, codice penale);
  • omicidio (articolo 575 codice penale);
  • infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (articolo 578, primo comma, codice penale);
  • omicidio del consenziente (articolo 579 codice penale);
  • istigazione al suicidio, limitatamente alla fattispecie di cui all’articolo 580, primo comma, primo periodo, codice penale;
  • omicidio preterintenzionale (articolo 584 codice penale);
  • abbandono di persone minori o incapaci da cui derivi la morte (articolo 591, terzo comma, codice penale).

La previsione è finalizzata a impedire che il soggetto responsabile della morte possa esercitare diritti relativi alla destinazione delle spoglie mortali della vittima.

Le modifiche al regolamento di polizia mortuaria  

L’articolo 2 della legge prevede l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di un regolamento volto a modificare il D.P.R. n. 285/1990.

Il regolamento sarà adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e dovrà introdurre le seguenti misure:

Preclusione dei diritti nella fase delle indagini e del processo

È prevista la preclusione all’esercizio di qualsiasi diritto o facoltà in materia di disposizione delle spoglie mortali (tumulazione, inumazione e cremazione):

  • a decorrere dall’iscrizione nel registro degli indagati;
  • fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Divieto di cremazione

In presenza di un procedimento penale per i reati indicati:

  • la cremazione del cadavere è vietata fino alla definizione del procedimento;
  • in caso di archiviazione, il divieto permane per tre anni, salvo diversa decisione motivata del giudice per le indagini preliminari.

Intervento del pubblico ministero

Nel caso in cui:

  • l’indagato sia l’unico soggetto titolare del potere di disporre della salma;
  • nessun altro soggetto eserciti tale facoltà;

il pubblico ministero dispone la destinazione della salma in conformità alla normativa vigente.

Clausola di invarianza finanziaria

L’articolo 3 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che:

  • dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • le amministrazioni competenti operano con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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