Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte
Pubblicato il 04 marzo 2026
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Decadenza dai diritti sulle spoglie mortali della vittima per chi è condannato per specifici reati, tra cui omicidio. Limitazioni per gli indagati e divieto di cremazione del cadavere durante il procedimento penale.
Spoglie delle vittime di omicidio: nuove regole su cremazione e diritti
Nella seduta del 3 marzo 2026, l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 2304, recante “Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio”.
Il provvedimento era già stato approvato in prima lettura dal Senato l’11 marzo 2025.
La proposta di legge interviene sulla disciplina relativa alla gestione delle spoglie mortali nei casi in cui la morte derivi da specifici reati, introducendo limitazioni nei confronti dei soggetti responsabili o indagati per tali delitti.
Il testo normativo introduce sia una pena accessoria di natura penale sia una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria.
La pena accessoria della decadenza dai diritti sulle spoglie mortali
L’articolo 1 della proposta di legge introduce, nei confronti di determinati soggetti legati alla vittima, una pena accessoria consistente nella decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà relativi alla disposizione delle spoglie mortali.
La misura si applica nei confronti di:
- coniuge;
- parte dell’unione civile;
- parente prossimo;
- convivente di fatto;
- partner della vittima.
La decadenza opera in caso di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando i soggetti indicati siano ritenuti responsabili di specifici reati commessi in danno della vittima.
I reati considerati dalla disposizione sono i seguenti:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (articolo 572, terzo comma, codice penale);
- omicidio (articolo 575 codice penale);
- infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (articolo 578, primo comma, codice penale);
- omicidio del consenziente (articolo 579 codice penale);
- istigazione al suicidio, limitatamente alla fattispecie prevista dall’articolo 580, primo comma, primo periodo, codice penale;
- omicidio preterintenzionale (articolo 584 codice penale);
- abbandono di persone minori o incapaci qualora dal fatto derivi la morte della persona offesa (articolo 591, terzo comma, codice penale).
La previsione mira a impedire che il soggetto responsabile della morte della vittima possa esercitare diritti relativi alla destinazione delle spoglie mortali.
Le modifiche al regolamento di polizia mortuaria
L’articolo 2 della proposta di legge prevede l’adozione di un successivo regolamento attuativo volto a modificare il regolamento di polizia mortuaria.
Il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il regolamento attuativo dovrà introdurre due principali misure.
Da un lato, è prevista una preclusione assoluta all’esercizio dei diritti sulla disposizione delle spoglie mortali (tumulazione, inumazione e cremazione) per i soggetti indicati dall’articolo 1, a partire dall’iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di assoluzione.
Dall’altro lato, in presenza di un procedimento penale per uno dei reati indicati, la cremazione del cadavere sarà vietata fino alla definizione del procedimento: fino alla sentenza definitiva di condanna, fino al proscioglimento oppure, in caso di archiviazione, per tre anni, salvo diversa decisione motivata del GIP.
Clausola di invarianza finanziaria
L’articolo 3 della proposta di legge, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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