L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, ha precisato che l’agevolazione fiscale del 5% prevista per gli straordinari degli infermieri non si estende ai compensi riconosciuti per le ore di pronta disponibilità né a quelli corrisposti per le attività svolte in occasione di consultazioni elettorali.
L’imposta sostitutiva agevolata si applica esclusivamente ai compensi per lavoro straordinario effettuato dagli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come disciplinato dal Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità.
Un’Azienda sanitaria locale ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello per ottenere chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata del 5% introdotta dall’articolo 1, commi 354 e 355, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Secondo quanto previsto dalla norma, tale agevolazione riguarda le retribuzioni derivanti da prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, come disciplinate dall’articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2019-2021.
L’Ente istante, tuttavia, evidenzia che la formulazione della disposizione non è del tutto chiara e potrebbe generare dubbi interpretativi in merito all’ambito oggettivo di applicazione del beneficio. In particolare, chiede se l’aliquota ridotta possa essere estesa anche ad alcune specifiche tipologie di prestazioni che, pur essendo retribuite come straordinario, non rientrano espressamente tra quelle disciplinate dall’articolo 47 del CCNL, e precisamente:
L’Azienda sanitaria chiede dunque di sapere se tali compensi possano beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%, oppure se l’agevolazione debba intendersi limitata al lavoro straordinario ordinario svolto oltre l’orario contrattuale.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere con risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, parte dall’esame del comma 354 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e sulle relative addizionali regionali e comunali, applicabile nella misura ridotta del 5% ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Secondo l’Agenzia, la formulazione della norma è chiara nel delimitare in modo preciso il campo di applicazione dell’agevolazione. In particolare, essa può essere applicata solo quando ricorrono due requisiti fondamentali e congiunti:
Entrambe le condizioni devono coesistere affinché l’imposta sostitutiva agevolata possa essere applicata.
L’Agenzia richiama inoltre il precedente chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 139 del 20 maggio 2025, dove era già stato specificato che le disposizioni agevolative devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
Tale principio deriva anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 2778 del 5 febbraio 2021) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 264 del 2017), secondo cui ogni misura di favore fiscale, in quanto eccezionale, non può essere applicata per analogia o estensione.
Alla luce di ciò, l’Agenzia esamina nel dettaglio le fattispecie oggetto del quesito.
Pertanto, l’imposta sostitutiva del 5% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non è applicabile ai compensi corrisposti per ore di pronta disponibilità né a quelli relativi alle attività svolte in sede elettorale. L’agevolazione resta confinata ai compensi per lavoro straordinario effettivo prestato dagli infermieri secondo le previsioni del CCNL.
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