L’avvallamento della griglia per lo scarico delle acque piovane non costituisce insidia

Pubblicato il 27 febbraio 2012 Con la sentenza n. 1310/2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la responsabilità per danni da cose in custodia a carico del Comune per la caduta occorsa ad un ciclista distratto.

L’uomo aveva asserito di aver diritto al risarcimento in conseguenza del fatto che il sinistro era stato causato dalla presenza di un avvallamento insidioso nel manto stradale. In realtà, a detta dei giudici di merito, prima, e della Cassazione, poi, era evidente, dall’esame della documentazione fotografica depositata in atti, “l'insidioso avvallamento" menzionato non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane.

Non era quindi ipotizzabile, nella specie, “la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale, non potendosi prescindere dagli elementi che ne costituiscono una componente ricorrente”. La caduta, in definitiva, era da addebitare esclusivamente alla distrazione del ciclista mentre non si era configurato alcun nesso eziologico “con la griglia e con il lievissimo avvallamento in cui essa è contenuta, rispondente alla necessità tecnica di raccogliere le acque confluenti nella fogna bianca”.
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