L’avviso di mora non accerta la responsabilità solidale dell’amministratore: serve un atto specifico

Pubblicato il 01 marzo 2010 La Commissione tributaria centrale di Bari, con la decisione n. 33/03/2010, ha negato alcune contestazioni mosse dal Fisco a carico di una Spa per alcune inadempienze fiscali, ritenendo responsabile di quest’ultime (in solido con la società) l’amministratore rimasto in carica un solo giorno, ma che aveva apposto la firma sulla dichiarazione dei redditi per il periodo ante liquidazione. La Ctc pugliese ha negato che il Fisco possa agire nei confronti dell’amministratore sulla base del solo avviso di mora, che è un atto notificato all’obbligato principale – cioè alla società – mentre è necessario un atto che accerti la responsabilità specifica dell’amministratore. Dunque, la solidarietà dell’amministratore (articolo 98, Decreto del presidente della Repubblica 602/73) può essere invocata dal Fisco solo attraverso uno speciale atto di contestazione che contenga tutti gli elementi insiti nell’avviso di accertamento (soprattutto la motivazione) e non attraverso un generico avviso di mora.
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