L'avviso e la compiuta giacenza salvano l'Inps dalla nullità della notifica

Pubblicato il 14 gennaio 2015 Con la sentenza 968 del 13 gennaio 2015, la Cassazione è chiamata ad esprimersi su un caso di presunta nullità della notifica di accertamento dell’Inps.

L'Istituto contestava ad un datore di lavoro l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali dei dipendenti, reato che viene punito con un'ammenda ma che ha ricadute sul penale (reclusione) se il debito non è sanato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica.

Il contribuente, pur avendo ricevuto l'avviso di giacenza dalla posta, non aveva ritirato la raccomandata dell’Inps e non aveva sanato.

Con il ricorso in Cassazione il datore di lavoro lamentava la nullità della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale senza le formalità previste per le notificazioni.

Nella sentenza è chiarito che per la comunicazione in oggetto non sono richieste particolari formalità. Dunque può non presentare i requisiti della notificazione, potendo avvenire attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l’eventuale compiuta giacenza dimostra l’effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione.
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