L'Avvocato generale sui limiti di tariffe di roaming

Pubblicato il 02 ottobre 2009
L'Avvocato Generale della Corte di giustizia europea, nel testo delle sue conclusioni riferite alla causa C-58/08, ha affermato, in materia di telefonia mobile, il diritto della Commissione Ue di imporre dei limiti massimi di spesa generalizzati a livello europeo alle tariffe di roaming. Tale tetto, si legge nelle conclusioni, “può essere legittimamente considerato funzionale alla realizzazione del mercato interno, eliminando gli ostacoli alle attività economiche transfrontaliere”. Ed infatti, si sottolinea come le differenze di prezzi tra le chiamate effettuate nell'ambito del proprio stato membro e quelle effettuate in roaming, proprio in quanto disincentivanti il roaming, costituiscono un potenziale ostacolo alla realizzazione di un mercato interno nonché alla libera circolazione di merci, servizi e capitali. Pertanto, una legislazione di contenimento dei prezzi massimi di roaming è da considerare come funzionale alla realizzazione del mercato interno.
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