Le attività nei call center frenano qualsiasi crescita professionale

Pubblicato il 01 ottobre 2008

La Cassazione, sezione Lavoro, fa sue, in sentenza n. 24293 depositata il 29 settembre, considerazioni già affermate nella pronuncia di legittimità n. 10091/2006, che poneva in evidenza, interpretando l’articolo 2103 del Codice civile, “oltre al dato definitivo oggettivo, rappresentato dall’appartenenza di ambedue i tipi di mansione, di provenienza e di destinazione, al medesimo livello di inquadramento contrattuale, il principio che le mansioni di destinazione devono consentire l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni, perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto”.

In virtù del postulato ora espresso, la conclusione del massimo consesso di “Piazza Cavour” nella decisione a commento è che, anche a parità di contratto collettivo, i dipendenti non possano essere spostati nei call center se originariamente svolgevano mansioni con maggiori occasioni di crescita professionale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy