Le circolari “contra legem” possono essere disapplicate, d'ufficio, dal giudice dell'impugnazione

Pubblicato il 16 luglio 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 3877 depositata lo scorso 21 giugno 2010, ha respinto l'appello proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato avverso la decisione con la quale il Tar della Puglia aveva annullato il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di autorizzazione per una rivendita speciale di generi di monopolio che il ricorrente in primo grado intendeva aprire presso la propria stazione di servizio automobilistica. 

L’Amministrazione, dinanzi al Collegio amministrativo, aveva reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell'interessato per mancata impugnazione della circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001 - la quale espressamente prevedeva anche per le rivendite speciali il rispetto del requisito della distanza minima stabilito per le rivendite ordinarie - sulla cui base il diniego era stato motivato.  

Eccezione, questa, non accolta dal Consiglio di stato il quale ha evidenziato come il giudice investito dell’impugnazione dell’atto applicativo di una circolare amministrativa che sia, come nella specie, “contra legem” possa procedere alla disapplicazione di quest'ultima anche d’ufficio. 

E', infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato – si legge nel testo della pronuncia - ”che le circolari amministrativi sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata“.
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