Le comunicazioni Iva al traguardo

Pubblicato il 27 febbraio 2009

E’ in scadenza (2 marzo 2009) il termine per l’invio telematico alle Entrate della comunicazione annuale dati Iva per l’anno 2008. Il connesso modello - semplificato al paragone con quello di dichiarazione Iva, in quanto deve tener conto non anche delle operazioni di rettifica e conguaglio ma semplicemente dell’imposta esigibile e di quella detratta nell’anno - è immutato rispetto al modello di comunicazione annuale dati Iva dell’anno precedente e il suo invio, ad opera del contribuente o di un intermediario abilitato, riguarda i dati dell’Imposta sul valore aggiunto registrati nel 2008 dai titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva, eccetto le persone fisiche con volume d’affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e quelli indicati all’articolo 74 del Tuir.

L’omissione della comunicazione o l’invio con dati incompleti o non veritieri comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro ex art. 8-bis, comma 6 del Dpr 322/98. Non è in questo caso applicabile – a differenza delle lettere d’intento, per le quali si ha tempo un anno dalla omissione o inesatta comunicazione dei dati - il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97.

Una faccenda che quest’anno impegna il contribuente che è alle prese con la compilazione è la (ri)classificazione delle prestazioni degli agenti di commercio per le vendite intracomunitarie, trasformate da “comunitarie” a “fuori campo Iva”, secondo le indicazioni della risoluzione agenziale 437/E/2008. L’aspetto di sostanza (quello formale a parte, dato dall’indicazione o meno al rigo CD1, riservato appunto alle operazioni intracomunitarie) è che il mutamento normativo che ne consegue reca una variazione di calcolo per il plafond degli esportatori: se trattate sotto il governo dell’articolo 40, comma 8 del Dl 331/93, queste prestazioni concorrono a formare il plafond mentre oggi, e con effetto retroattivo, sono irrilevanti perchè considerate “fuori campo Iva”. In attesa che sia messo ordine su questo tema, i contribuenti dovranno eliminare gli importi delle intermediazioni Ue dal rigo CD1 e computare il plafond senza considerare il relativo ammontare.

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