Le domande al Registro imprese devono indicare anche la Pec

Pubblicato il 04 maggio 2013 Con la circolare n. 3660, del 24 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico informa del parere del Consiglio di Stato (n. 1714, del 10 aprile 2013, allegato alla circolare in commento) in risposta al quesito posto in merito al comportamento che le Camere di Commercio devono tenere qualora la società iscritta al Registro imprese prima del 29 novembre 2008 presenti domanda per iscrivere fatti e atti successivi alla sua costituzione senza l'indirizzo Pec e non provveda a comunicarlo trascorso il periodo di sospensione della domanda di 3 mesi.

Il Consiglio di Stato specifica che, trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione previsti dall'articolo 16, comma 6-bis, del DL n. 185 del 2008, se la società non ha provveduto alla comunicazione “ancorché postuma”, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, l'Ufficio competente “non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese”.

Questo alla luce del carattere essenziale che l'articolo 16 del DL 185/2008 attribuisce alla comunicazione dell'indirizzo Pec, nella prospettiva di semplificazione dei rapporti tra amministrazione ed imprese. Richiamato l'articolo 5 del DL n. 179, del 18 ottobre 2012,convertito con modificazioni nella legge n. 221, del 17 dicembre 2012, che ha esteso l'obbligo di comunicazione anche alle imprese individuali, laddove specifica che, trascorso il periodo di sospensione della domanda senza integrazioni, la stessa “si intende non presentata”.
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