Le norme Stp sviscerate dalla Fondazione studi

Pubblicato il 31 maggio 2013 Le società tra professionisti sono al centro della trattazione nell’ultima circolare - la 6/2013 - della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Emergono dal documento criticità, ma anche opportunità, e si chiariscono numerosi dubbi interpretativi nati in merito ai diversi istituti novellati dalla norma.

Il nuovo studio segue l’impegno del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative in tema.

Si spiega nella premessa, che le Stp possono essere un utile strumento di esercizio delle libere attività ordinistiche, a disposizione di giovani e non, e quindi possono essere un'opportunità da utilizzare, a condizione che non siano considerate veicolo tramite il quale trovare scorciatoie al lecito esercizio della professione. A tal fine é necessaria la stretta vigilanza dei Consigli Provinciali e la massima chiarezza normativa. In tal senso si muove la circolare in oggetto.

Quanto ai dubbi sorti sul trattamento fiscale delle Stp, la Fondazione studi interpreta che la società potrebbe essere assimilabile allo studio individuale o all'associazione professionale, con qualificazione del reddito come autonomo (art. 53 del TUIR) anche in presenza di Stp di capitali.

Ne conseguirebbe l’esclusione dal campo di applicazione dell’Ires e l’imputazione per trasparenza ai soci, compresi quelli non professionisti. In campo Irap, al pari degli studi professionali, dovrebbe essere soggetta al versamento dell'imposta. La ricaduta previdenziale è l’assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto del 20%, con applicazione in fattura del contributo integrativo (pari al 4% e a carico del cliente) che verrebbe incassato e direttamente versato alla cassa di previdenza di categoria.
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