Le notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria non richiedono un nuovo modello Eas

Pubblicato il 07 dicembre 2010 L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 125 del 6 dicembre 2010 – offre alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall’articolo 30 del decreto-legge n. 185/2008, nel caso specifico in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all’ente.

La domanda posta è se debba essere presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la suddetta variazione, un nuovo modello di comunicazione Eas.

Si ricorda che il modello Eas viene richiesto agli enti associati non commerciali, quali organizzazioni no-profit o società sportive dilettantistiche, con l’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli stessi enti, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni. Ovviamente, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

Riguardo alla variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, la risoluzione n. 125/E ritiene che non sia necessaria la presentazione di un nuovo modello Eas, se risulta che la stessa informazione sia già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Le citata variazioni, infatti, vanno solitamente comunicate all’agenzia delle Entrate attraverso il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA e il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA. Ne scaturisce, così, il non obbligo di inviare un nuovo modello Eas.
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