Le novità del Cud 2013 sotto la lente di Assonime

Pubblicato il 08 febbraio 2013 Con riferimento alla consegna ai dipendenti, entro il 28 febbraio, del modello CUD 2013 da parte dei sostituti d’imposta, la circolare Assonime n. 3 del 6 febbraio 2013 segnala le principali modifiche e integrazioni effettuate al modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2013.

Con il Cud il datore di lavoro attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2012, oltre che le ritenute e le detrazioni effettuate, i contributi previdenziali versati e/o dovuti.

Le principali novità del modello, edizione 2013, riguardano:

- il bonus fiscale riconosciuto ai lavoratori dotati di particolari competenze professionali e culturali maturate all’estero che rientrano in Italia (il c.d rientro dei “cervelli”), che consente, per tre periodi d'imposta a partire dal 28 gennaio 2011, di ridurre la base imponibile Irpef per una percentuale pari all'80 o al 70 per cento. Il beneficio decade se il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza all'estero prima di 5 anni dalla data in cui ha fruito per la prima volta dell'agevolazione;

- la riproposizione del premio di produttività, che prevede l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate per l’incremento della produttività, sempre che le somme siano assegnate in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In relazione al premio di produttività la circolare Assonime ricorda come, per l'anno 2012, l’imponibile assoggettabile a detassazione non può essere superiore a 2.500 euro mentre il limite di reddito annuo (2011) del dipendente oltre il quale non è consentito accedere all'agevolazione è di 30.000 euro.

 Il Cud, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, va consegnato al dipendente entro il dodicesimo giorno dalla richiesta dello stesso.
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