Le novità della Legge europea 2013-bis sulla valutazione dei rischi

Pubblicato il 17 novembre 2014 L’art. 13 della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 261 del 10 novembre 2014, ha previsto che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro debba dare immediata evidenza - attraverso idonea documentazione - dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, nonché immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gli obblighi cui la norma si riferisce sono relativi a:

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo dell'RSPP, dell'RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Alla suddetta documentazione può accedere, su richiesta, l'RLS.

Inoltre, in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione, nonché immediata comunicazione all'RLS.

Anche in questo caso alla documentazione può accedere, su richiesta, l'RLS.
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