Le precisazioni dell’Inps sul lavoro occasionale di tipo accessorio

Pubblicato il 04 febbraio 2010

L’Inps, con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, esamina le modifiche che sono state apportate alla tipologia contrattuale del lavoro occasionale di tipo accessorio da parte della legge Finanziaria 2010.

L’articolo 2, commi 148 e 149 della Legge n. 191/2009, infatti, apporta alcune significative modifiche all’articolo 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare, viene aggiunto il seguente comma: «In via sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale». E, si specifica che le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.

La circolare n. 17/2010, analizza tutte le categorie di lavoratori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio. Si tratta degli studenti, che sono ammessi a tale tipo di lavoro anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici; i pensionati; i lavoratori part-time, ammessi in via sperimentale ad essere impiegati, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio e, infine, anche i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, purchè dichiarino l’immediata disponibilità al lavoro oppure ad un percorso di riqualificazione professionale. La norma specifica che quest’ultima categoria di lavoratori può essere identificata con i percettori di prestazioni di integrazione salariale e con i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili). Anche per quest’anno, il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, pari a complessivi 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali.

Altra novità introdotta sull’argomento del lavoro occasionale di tipo accessorio da parte della Finanziaria 2010 è che è stato tolto ogni riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi. Pertanto, l’impresa familiare può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. Infine, nel 2010, anche gli enti locali diventano committenti di lavoro accessorio e possono pagare i buoni lavoro per le attività concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti”.

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