Le Regioni attenderanno il 2013 per modificare la base imponibile Irap

Pubblicato il 10 marzo 2012 Non è costituzionalmente legittima la legge regionale dell'Umbria, n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede che i soggetti passivi Irap, a seguito di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché di assunzioni di disoccupati da più di 12 mesi ultraquarantenni e di donne, beneficino di una particolare deduzione dall'imposta per l'anno d'imposta 2011 ed i quattro successivi.

A limitare il potere regionale nel disporre proprie norme applicabili alla base imponibile Irap, è la Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 5 marzo 2012. In particolare, la Consulta ricorda che l'Irap non è un vero e proprio tributo regionale ma resta disciplinato, in alcuni suoi elementi, dalla legge statale.

Alle Regioni è possibile, con propria legge, modificare aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Ma non possono modificare la base imponibile.

Solo a partire dal 2013, secondo la legge sul federalismo fiscale, ciascuna Regione a statuto ordinario potrà emanare proprie leggi dirette a ritoccare le aliquote Irap, fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla base imponibile.
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