Le Sezioni unite sulla forma delle impugnazioni alle delibere condominiali

Pubblicato il 19 aprile 2011 Secondo le Sezioni unite civili della Cassazione – sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011 –  l'articolo 1137 del Codice civile, relativamente all'impugnazione delle delibere assembleari di condominio, non disciplina la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta in quanto il termine "ricorso" è da intendersi come “impiegato nel senso generico di istanza giudiziale”.

Poiché – continuano i giudici - la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall'assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'articolo 163 c.p.c. secondo cui “la domanda si propone mediante citazione”.

Tuttavia, è da ritenere valida la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale proposta con ricorso anziché con citazione qualora, entro i 30 giorni stabiliti dall'articolo 1137 Codice civile, l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato.

Ed infatti – conclude la Corte - “l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria”. Per contro, “estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione”.
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