Le spese per l’acquisto di una parrucca da parte di un malato sono detraibili

Pubblicato il 17 febbraio 2010

L’istante è una contribuente che chiede al Fisco se l’acquisto di una parrucca, resasi necessaria a seguito di cure chemioterapiche, possa essere considerata spesa sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir. Per la contribuente, la parrucca può essere equiparata ad una protesi e, dunque, il suo costo può essere fatto rientrare tra gli oneri detraibili.

La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2010, è di parere positivo.

La parrucca, infatti, viene considerata, nel caso in oggetto, un correttore di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, è di supporto al grave disagio psicologico avvertito dal malato. In tali circostanze, non vi sono dubbi che alla parrucca possa essere riconosciuta la funzione sanitaria e, in quanto tale, le spese sostenute per il suo acquisto possano essere detratte dall’imposta lorda, per un importo pari al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell’onere sostenuto.

Il riconoscimento della detrazione spetta – secondo l’Amministrazione finanziaria – anche se il bene in questione non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al decreto del ministero della Sanità n. 332/1999. Il Ministero interpellato al riguardo ha sostenuto che la mancata esplicita indicazione della parrucca nel Nomenclatore non è di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa. Nel caso specifico della contribuente, infatti, la parrucca viene ricondotta nella categoria dei dispositivi medici, che ricomprende “qualsiasi strumento, apparecchio, usato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di attenuazione di malattie o lesioni”.

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