Le spese prevedibili non sono straordinarie

Pubblicato il 08 ottobre 2012 Con la sentenza n. 16664 del 1° ottobre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l’opposizione avanzata da un uomo avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla ex moglie per non aver contribuito al versamento di spese relative all’acquisto di farmaci da banco e di libri scolastici effettuate in favore della figlia.

L’uomo si era difeso sostenendo che le spese indicate non potevano ritenersi alla stregua di “spese straordinarie” ma dovevano essere fatte rientrare tra le spese ordinarie, coperte dal mensile assegno di mantenimento.

Aderendo a dette motivazioni, la Suprema corte ha spiegato come, al di là degli accordi presi in sede di separazione, il soggetto tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento non è tenuto a corrispondere ad altre spese che, come quelle di specie, siano in qualche modo prevedibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

OT23 2026: l'INAIL rettifica il modello

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Rapina: no al divieto di prevalenza della lieve entità sulla recidiva reiterata

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy