Le spese prevedibili non sono straordinarie

Pubblicato il 08 ottobre 2012 Con la sentenza n. 16664 del 1° ottobre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l’opposizione avanzata da un uomo avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla ex moglie per non aver contribuito al versamento di spese relative all’acquisto di farmaci da banco e di libri scolastici effettuate in favore della figlia.

L’uomo si era difeso sostenendo che le spese indicate non potevano ritenersi alla stregua di “spese straordinarie” ma dovevano essere fatte rientrare tra le spese ordinarie, coperte dal mensile assegno di mantenimento.

Aderendo a dette motivazioni, la Suprema corte ha spiegato come, al di là degli accordi presi in sede di separazione, il soggetto tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento non è tenuto a corrispondere ad altre spese che, come quelle di specie, siano in qualche modo prevedibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy