Le ultime pronunce di Cassazione in materia di maltrattamenti familiari

Pubblicato il 14 gennaio 2011 Con sentenza n. 250 depositata lo scorso 10 gennaio 2011, la Sesta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna avverso la condanna per maltrattamenti nei confronti del figlio minorenne impartitale dai giudici dei due gradi di merito.

Secondo la difesa della ricorrente, la Corte d'appello aveva proceduto ad un'inadeguata valutazione delle prove in quanto non era stata tenuta in alcuna considerazione la personalità dei genitori i quali, come anche affermato dai consulenti psichiatra e psicologo, erano portati a “strumentalizzare i figli, usati nella crisi coniugale per scopi vendicativi nei confronti del coniuge”.

Per la Corte di cassazione, in realtà, dette personalità, insieme alle testimonianze dello stesso minore e dei suoi insegnanti, erano state tenute perfettamente in considerazione dai giudici dei gradi precedenti: nella sentenza impugnata, cioè, non vi era alcuna lacuna o illogicità della motivazione.

Altra recente decisione di Cassazione in materia di maltrattamenti, è stata pronunciata lo scorso 12 gennaio 2011 (sentenza n. 552) nell'ambito di una vicenda in cui un padre aveva posto in essere delle condotte di sopruso nei confronti della moglie e delle sue due figlie.

Il Gip di Trapani aveva dapprima allontanato l'uomo dalla casa familiare; successivamente, in sede di riesame, detta misura cautelare era stata cancellata in considerazione dell'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'uomo.

Su ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trapani, però, detta ultima decisione è stata ribaltata, con rinvio, dalla Cassazione secondo cui i giudici di riesame avevano omesso di valutare e motivare il quadro indiziario inerente ai gravi fatti contestati nei confronti delle figlie. La decisione impugnata, cioè, si limitava a verificare il pregiudizio nei confronti della consorte senza considerare il danno subito dalle figlie minori.
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