Le visite in libertà

Pubblicato il 25 giugno 2009
Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 15 giugno nel procedimento r.g. 3863/2009, ha dichiarato inammissibile la richiesta di un padre di procedere all'esecuzione forzata con l'intervento dell'Ufficiale giudiziario per ottenere la soddisfazione del suo diritto di visita e di affidamento periodico dei due figli che, a detta della ex moglie, si rifiutavano categoricamente di incontrarlo. Secondo i magistrati torinesi, per eseguire il diritto di visita del genitore non affidatario, l'esecuzione forzata degli obblighi di fare non è più consentita nel nostro ordinamento e questo a seguito dell'introduzione dell'art. 709-ter del codice di procedura civile da parte della Legge 54/2006 sull'affidamento condiviso. Il nuovo meccanismo contemplato nel detto articolo, in particolare, prevede il pagamento di una somma di denaro da parte dell'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
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