Lease-back: nessuna cessione, niente rettifica

Pubblicato il 30 marzo 2019

La Corte di Giustizia Ue è chiamata a trattare il tema dei contratti di lease-back, relativamente alla necessità o meno di rettifica di una detrazione dell’Iva. Con la sentenza del 27 marzo 2019 nella causa C-201/18, entra nel merito dell’eventuale rettifica della detrazione sul bene, prima acquistato e poi ceduto alla società di leasing per questa operazione.

Nelle operazioni di lease back il bene resta nella disponibilità dell’utilizzatore che lo cede alla società di leasing per ricavarne risorse e contestualmente lo riprende in locazione finanziaria. La società contabilizza la plusvalenza derivante dalla cessione, ripartendola sulla durata della locazione.

La Corte: non c’è stata nessuna cessione, no alla rettifica

Nel caso descritto, le operazioni di sale and lease back sono finalizzate all’aumento di liquidità e gli immobili sono rimasti in possesso del soggetto passivo, che li ha utilizzati interrottamente e in maniera duratura per le esigenze delle sue operazioni soggette ad imposta; ciascuna di tali operazioni costituisce un’unica operazione, atteso che la costituzione del diritto di enfiteusi vertente sugli immobili in questione è indissociabile dal leasing immobiliare riguardante i medesimi beni.

Ne consegue che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, ciascuna operazione di sale and lease back in esame nel procedimento principale costituisce un’unica operazione.

In tale contesto, dette operazioni non possono essere qualificate come «cessioni di beni» in quanto i diritti trasferiti in capo agli istituti finanziari di cui al procedimento principale a seguito di dette operazioni non li autorizzano a disporre degli immobili oggetto del procedimento principale come se ne fossero i proprietari.

La nozione di «cessione di beni» - si ricorda - si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.

In conclusione, la Corte dichiara:

  1. salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all’IVA in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale;
  2. un’interpretazione degli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, nel senso che essi impongono un obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente detratta in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale è conforme ai principi di neutralità dell’IVA e della parità di trattamento.
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