Leasing, beni nel prorata

Pubblicato il 14 dicembre 2007

L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, ha espresso ieri un parere rispetto al procedimento C-98/07, concernente una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 19, n. 2, della sesta direttiva. In particolare, nel parere viene chiarito che le autovetture vendute dalla società di leasing alla scadenza della locazione finanziaria non devono considerarsi beni di investimento e non sono pertanto escluse dal calcolo del prorata di detrazione dell’Iva. L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue ha chiarito che la nozione di “beni di investimento” non deve includere beni il cui acquisto e la cui successiva vendita siano parte integrante dell’attività abituale del contribuente, soggetta all’Iva. Se l’impresa vende i veicoli dopo averli concessi in locazione, l’importo di tali cessioni va preso in considerazione nel calcolo del prorata di detrazione, affinché  questo possa rispecchiare le attività ordinarie del soggetto passivo e, pertanto, la parte di impiego per le attività imponibili dei beni e servizi ad uso misto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy