Leasing, salvataggio con pegno

Pubblicato il 20 luglio 2006

Per effetto della nuova formulazione delle regole in materia di tassazione degli immobili contenute nell’emendamento al dl 223/06, lo scenario Iva cambia per locazione e cessione e fabbricati e viene introdotta l’opzione, frutto di una scelta operata secondo convenienze del singolo (si veda l’Edicola del 19 luglio). L’emendamento inserisce nell’ordinamento tributario una nuova imposta di registro, pari all’1%, in tutti i casi di locazione di immobili strumentali imponibili o esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, come pure un prelievo del 4% (che scende al 2% per i fondi immobiliari chiusi) con riguardo alle cessioni di fabbricati strumentali soggetti a Iva o esenti, quale imposta ipotecaria-catastale. L’opzione, invece, determina il recupero dell’Iva “a monte”, consentendo l’uscita dall’esenzione e il transito nell’imponibilità Iva.

In caso di locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, sarà necessaria la corresponsione di un’imposta di registro dell’1 per cento sui canoni di locazione, siano essi imponibili Iva o esenti. E sarà dovuta un’imposta pari al 4 per cento quale tassa ipotecaria e catastale (3% più 1%) al momento del riscatto. Le locazioni di fabbricati abitativi sono esenti, dal 4 luglio (data di entrata in vigore del dl 223/06), anche se locatrice è l’impresa che ha costruito l’immobile, con perdita del diritto di detrazione.

La locazione di fabbricati strumentali rientra nell’esenzione da Iva in base all’articolo 10, punto 8 (nuovo testo). L’emendamento all’articolo 35 del dl 223 permette l’opzione per il regime di imponibilità, che consente alle imprese di gestione immobiliare, comprese quelle di leasing, di mantenersi nel regime Iva senza dover subire la penalizzazione dell’indetraibilità dell’imposta, compresa quella relativa all’acquisto dell’immobile, attraverso la procedura della rettifica.

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