Leasing senza proporzionalità

Pubblicato il 09 agosto 2007

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 211 datata 8 agosto, risolve la questione dell’indeducibilità del costo dell’area sottostante il fabbricato. L’agenzia precisa che il costo non deducibile dell’area acquisita con contratto di locazione finanziaria è assunto proporzionalmente al costo effettivamente sostenuto e non tramite la percentuale forfetaria del 20 o 30%. Infatti, in applicazione del principio di equivalenza tra l’acquisto in leasing ed acquisto in proprietà, anche in caso di locazione finanziaria, non deve essere applicato il calcolo forfetario quando l’acquisto dell’area sia avvenuto in via autonoma, prima di procedere alla costruzione da parte della società di leasing. Quindi spetterà all’impresa utilizzatrice definire la quota capitale del canone indeducibile in base al rapporto tra costo originario dell’area ed il costo complessivo della costruzione sostenuto dalla società di leasing.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy