L'eccedenza Ires è cedibile

Pubblicato il 02 luglio 2005

La circolare agenziale n. 53 del 20 dicembre 2004 ha stabilito che le eccedenze dell'acconto Ires, determinate e versate dalla capogruppo, possono essere cedute nel consolidato, ex articolo 43-ter del Dpr 600/73.

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