Lecita la ripetizione del patto di prova fra le stesse parti

Pubblicato il 05 novembre 2014 Con sentenza n. 22381 del 3 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che il patto di prova, stabilito in due contratti successivamente stipulati tra le stesse parti e per le medesime mansioni, è ammissibile, in quanto è possibile che nel tempo intervengano molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, anche alle abitudini di vita o a problemi di salute del lavoratore (ex multis: Cass. n. 1741/1995; Cass. n. 15960/05; Cass. n. 17767/09; Cass. n. 10440/2012).

Inoltre, ha evidenziato la Corte, è stato in più occasioni rimarcato che la valutazione circa l'opportunità e/o necessità della verifica delle qualità professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertate dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95).

Stante quanto sopra, è ripetibile il periodo di prova quando vi sia la necessità di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore.

Nel caso di specie, la necessità è stata ritenuta giustificata dal fatto che:

- il primo periodo di prova, di quindici giorni, riguardava un rapporto a termine ed era funzionale alla sostituzione di altro lavoratore per cui vi era una diversità non solo temporale, ma anche qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti;

- il patto di prova di quindici giorni apposto al primo contratto era insufficiente al fine di accertare le reali capacità organizzative, propositive, di direzione e coordinamento del ricorrente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy