Lecito sottrarsi al pericolo

Pubblicato il 12 giugno 2006

– sentenza 11664 del 18 maggio 2006 - giudica lecito che il lavoratore si sottragga allo svolgimento della prestazione a causa delle condizioni di oggettiva insalubrità e pericolosità dell’ambiente di lavoro e il conseguente rischio per la salute. La facoltà di “autotutela” dei lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro discende dall’articolo 1460 del Codice civile, che afferma che nei contratti con prestazioni corrispettive ciascun contraente possa rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. A fronte dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza verso i dipendenti (articolo 2087 del Codice civile) i lavoratori possono rifiutarsi, dunque, di adempiere all’obbligo di prestare l’attività lavorativa, se questa può risultare nociva per la loro salute.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy