La Legge di bilancio 2026 ripropone, con alcune modifiche, la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, effettuati dall’ 1.1.2026 al 30.09.2028. L'agevolazione sostituisce, di fatto, i precedenti credito d’imposta 4.0 per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 e il credito d’imposta “Transizione 5.0”. Sarà un apposito decreto del MIMIT (ad oggi, circolato in bozza e trasmesso dal MIMIT al MEF in data 5.01.2026) a stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo, definendo in particolare: la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
L’iper-ammortamento riguarda "i soggetti titolari di reddito d'impresa" che effettuano investimenti agevolabili nella finestra temporale 01.01.2026-30.09.2028.
Pertanto, l'agevolazione può essere applicata da:
I titolari di reddito d’impresa (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile), possono beneficiare di una “maggiorazione” del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi, da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, “limitatamente” agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
Di converso, non possono beneficiare dell'iper-ammortamento:
La determinazione del “momento” di effettuazione dell’investimento è strettamente correlata alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:
Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.
Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti: la progettazione dell’investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la mano d’opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, ecc..).
Infine, nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili è la seguente:
La maggiorazione è differenziata in relazione all'importo dell'investimento, secondo una logica "a scaglioni". Considerando quanto previsto per le precedenti agevolazioni, il costo dei beni agevolabili dovrebbe essere determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir; per gli investimenti effettuati in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La maggiorazione – si ricorda - ha rilevanza solo ai fini Irpef/Ires ed è usufruibile quale “variazione in diminuzione” nella dichiarazione dei redditi.
I nuovi iper-ammortamenti impatteranno quindi, per la prima volta, nel modello Redditi 2027 (periodo d'imposta 2026). Qualora la deduzione da iper-ammortamento sia tale da generare una perdita fiscale, quest'ultima dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie previste dal Tuir (artt. 8 e 84 del Tuir). La maggiorazione non produce effetti Irap, anche nel caso dei soggetti che determinano la base imponibile con il metodo fiscale ex articolo 5-bis, D.Lgs.446/97.
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti in:
In generale, i suddetti beni devono rispettare i requisiti di strumentalità, novità e territorialità.
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Novità |
Gli investimenti devono riguardare beni materiali strumentali “nuovi”. Pertanto, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Si segnala che può essere agevolabile in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità. Con riguardo, poi, ai beni “complessi”, alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. |
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Strumentalità |
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo. |
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Territorialità |
I beni oggetto dell’investimento devono appartenere a strutture ubicate in Italia. |
Gli investimenti in beni materiali e immateriali sono agevolabili se "interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".
Affinché un bene sia "interconnesso" è necessario che:
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, stando alla bozza del DM attuativo, sono agevolabili le spese per:
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al decreto attuativo. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Per l’accesso al beneficio, l’impresa è tenuta a trasmettere apposite comunicazioni e certificazioni, in via telematica, tramite la piattaforma informatica sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati. L’individuazione delle modalità/termini di invio è demandata ad apposito decreto ministeriale.
Stando alla bozza del DM, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento. Nello specifico, l’impresa trasmette una o più comunicazioni “preventive” per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro:
Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di “conferma” dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa.
Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa.
Nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che la compone. In particolare, nel caso in cui l’ultimo investimento:
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito “positivo” delle verifiche ovvero i dati e la documentazione da “integrare” nel termine di 10 giorni. Qualora i dati e la documentazione trasmessa risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro 10 giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione.
Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
Sotto il profilo degli adempimenti documentali, la bozza di decreto attuativo richiede una perizia tecnica asseverata, l’attestazione made in UE/SEE e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per quanto riguarda la perizia tecnica, la bozza del decreto attuativo stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposita perizia asseverata, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.
Inoltre, al fine di attestare che i beni oggetto della maggiorazione siano prodotti in uno degli Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, l’impresa è tenuta a dotarsi:
Infine, è necessaria apposita certificazione contabile da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs. 39/2010.
L’iper-ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
Si precisa che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Invece, non è possibile la cumulabilità dell'iper-ammortamento con il credito d'imposta “Industria 4.0”, ossia con il credito d’imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo).
Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità prevede infatti l'impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento "agli investimenti che beneficiano" delle disposizioni sul credito d'imposta “4.0”. In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l'effettiva possibilità di beneficiare dell'incentivo.
Ne consegue che in caso di assenza della prenotazione entro il 31.12.2025 gli investimenti effettuati nel 2026 potranno accedere ai nuovi iper-ammortamenti. Qualora, invece, la prenotazione avvenuta nel 2025, con la presentazione della relativa comunicazione e conferma dell'agevolazione (visto l'esaurimento delle risorse), abbia incardinato l'investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del “4.0” non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti. Sui temi del coordinamento con la precedente disciplina del piano “Industria 4.0” e “ Transizione 5.0” si attendono chiarimenti ufficiali.
Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote “residue” del beneficio originariamente determinato purché l’impresa provveda, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 viene precisato che, applicando il cd. “metodo storico”, si considera, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate.
Il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il MIMIT, effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal decreto attuativo per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti.
Ai fini delle attività di controllo, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell’investimento, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati. Il GSE può, altresì, richiedere alle PA interessate altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.
Stando alla bozza del decreto attuativo, l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
Se all’esito dei controlli viene rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Quadro Normativo |
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- ARTICOLO 1, CO. 427 - 436 DELLA L. 30.12.2025 N. 199; |
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