Legge di Bilancio 2026, bonus mamme: a chi e quando spetta

Pubblicato il 24 ottobre 2025

Con il disegno di legge di Bilancio 2026, presentato in Senato (A.S. 1689), il Governo propone di estendere e rimodulare la disciplina del cd. bonus mamme per le lavoratrici madri di due o più figli.

La misura, nata nel 2024 come esonero contributivo totale, viene pertanto nuovamente riformata.

Più nel dettaglio, il disegno di legge di Bilancio 2026:

È importante precisare che il testo, in quanto disegno di legge, potrà essere oggetto di modifiche durante l’esame parlamentare prima della definitiva approvazione.

Bonus mamme 2024: disciplina originaria

Prevista dall’articolo 1, commi 180 e seguenti, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), la misura è rivolta alle donne lavoratrici madri con almeno due figli, titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del lavoro domestico.

Il beneficio consiste in un esonero del 100% della quota dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile.

La misura (temporanea) si articola nel seguente modo:

Periodo di paga

Beneficiarie

Durata

Norma di riferimento

1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

Madri di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato

Fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo

Art. 1, comma 180, L. 213/2023 (operativa fino al 2026)

1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Madri di due figli con contratto a tempo indeterminato

Fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo

Art. 1, comma 181, L. 213/2023 (scaduta)

 

Bonus mamme per il 2025

La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, commi 219 e 220) e il successivo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (decreto Economia), convertito con L. 8 agosto 2025, n. 118 hanno apportato importanti novità, riconoscendo:

La novella non ha tuttavia abrogato l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1, comma 180, della L. 213/2023, che, per espressa previsione di legge, resta applicabile fino al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto a tempo indeterminato (INPS, messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025).

Di seguito si riepiloga il quadro regolatorio per l’anno 2025.

Riferimento normativo

Bonus mamme applicabile

Decreto Economia, art. 6, comma 2

Misura transitoria annuale: bonus di 40 euro mensili, parametrato per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma.
Erogazione: in unica soluzione a dicembre 2025.
Beneficiarie: lavoratrici madri dipendenti e autonome (no forfettarie) con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio.
Inoltre: lavoratrici madri con più di due figli, in assenza di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 180

Misura triennale 2024-2026: esonero totale contributivo fino a 3.000 euro annui (250 euro mensili).
Beneficiarie: madri di tre o più figli con contratto a tempo indeterminato.
Durata: fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Bonus mamme per il 2026

L’articolo 46 del disegno di legge di Bilancio 2026 conferma la volontà di mantenere una misura transitoria anche per il 2026, elevando il bonus da 40 a 60 euro mensili.

Resta invariato il meccanismo di erogazione unica a dicembre e viene ribadita la soglia di reddito massimo pari a 40.000 euro annui per l’accesso al beneficio.

In merito all’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1, comma 180, della L. 213/2023 va detto che lo stesso resta applicabile fino al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto a tempo indeterminato. Il disegno di legge di Bilancio 2026 interviene anche sull’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2025, sopprimendo il terzo periodo della predetta disposizione che escludeva, per il 2026, la spettanza dell’esonero parziale contributivo alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo totale previsto legge di Bilancio 2024 (esonero contributivo totale fino a 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili).

Resta tuttavia da chiarire se le madri di tre o più figli, con il più piccolo di età inferiore a 18 anni e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potranno continuare a beneficiare dell’esonero totale fino al 31 dicembre 2026 (ipotesi più coerente, poiché tale misura non risulta modificata dal nuovo disegno di legge), oppure se dovranno optare per il bonus alternativo previsto dalla legge di Bilancio 2025.

Segue una sintesi del quadro normativo per il Bonus mamme 2026.

Riferimento normativo

Bonus mamme applicabile

Disegno di legge di Bilancio 2026, art. 46

Misura transitoria annuale: bonus 60 euro mensili, parametrato per ogni mese di lavoro dipendente o autonomo, erogato a dicembre 2026.
Beneficiarie: lavoratrici madri dipendenti e autonome (no forfettarie) con due figli, fino al decimo anno del secondo figlio.
Inoltre: lavoratrici con più di due figli, prive di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 180

Misura triennale 2024-2026: esonero totale contributivo (fino a 3.000 euro annui / 250 euro mensili).
Beneficiarie: madri con tre o più figli con contratto a tempo indeterminato.
Durata: fino al 18° anno di età del figlio più piccolo.

Dal 2027: la misura strutturale

L’articolo 46 del disegno di legge di Bilancio 2026 infine rinvia al 2027 l’entrata in vigore della misura strutturale dell’esonero contributivo parziale, disciplinata dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 219 e 220, L. 207/2024) e le cui modalità attuative (in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso) saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferimento normativo

Bonus mamme applicabile

Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 219-220

Misura strutturale: esonero parziale dei contributi a carico delle lavoratrici, con reddito/retribuzione imponibile non superiore a 40.000 euro annui.
Beneficiarie: lavoratrici dipendenti (escluso lavoro domestico) e autonome (no forfettarie) madri di due figli – fino al decimo anno del figlio più piccolo – e di tre o più figli, fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo.

 

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