Legge di Bilancio 2026 in GU: cosa cambia su pensioni e previdenza complementare

Pubblicato il 31 dicembre 2025

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. 

La legge di Bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 dicembre 2025 nel testo licenziato dal Senato (C. 2750).

Riepiloghiamo le novità in materia di pensioni (per le novità in materia di lavoro, "Legge di Bilancio 2026: guida alle novità in materia di lavoro") .

Ape sociale

I commi 162 e 163 dell’articolo 1 intervengono sulla disciplina dell’Ape sociale, prorogandone l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

 In particolare, la misura continua a essere riconosciuta a coloro che, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, si trovino in una delle condizioni previste dalla legge (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessità di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, lavoratori addetti ad attività gravosedi cui all'allegato C della legge n. 232/2016).

Il comma 162 estende inoltre anche al 2026 le disposizioni che semplificano le procedure di accesso all’Ape sociale e prevede un incremento delle risorse stanziate, con maggiori autorizzazioni di spesa distribuite dal 2026 al 2031.

Il comma 163 stabilisce infine che il beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

Il comma 179 rende strutturale, a partire dal 2026, l’incremento delle maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati in condizioni di disagio economico che rispettano i requisiti reddituali previsti dalla normativa.

In particolare, dal 2026 l’aumento della maggiorazione sociale passa da 8 a 20 euro mensili, con un conseguente innalzamento da 104 a 260 euro annui del limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non viene riconosciuto.

Requisiti pensionistici per personale Forze armate, polizia e vigili del fuoco

I commi 180-184 introducono modifiche ai requisiti pensionistici del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché misure di sostegno a tutela del medesimo personale.

In particolare, il comma 180 prevede un incremento graduale dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028. L’aumento è fissato in un mese per il 2028, in un ulteriore mese per il 2029 e in un ulteriore mese a partire dal 2030, e si aggiunge agli adeguamenti generali già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 181 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione di specifiche professionalità per le quali, in considerazione della peculiarità dell’impiego, l’incremento dei requisiti pensionistici potrà non trovare applicazione o essere applicato in misura ridotta.

Il comma 182 incrementa le risorse del fondo destinato alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale interessato, stanziando 20 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita

I commi da 185 a 193 e 197 dell’articolo 1 disciplinano l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, aggiornati con cadenza biennale sulla base di apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

In considerazione del fatto che, secondo la normativa vigente, il prossimo adeguamento è previsto a partire dal 2027 e che l’incremento integrale in oggetto risulta pari a 3 mesi, secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato elaborate sulla base delle proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall’Istat, le disposizioni della legge di Bilancio 2026 stabiliscono che l’incremento sia applicato in misura ridotta, pari a un solo mese, per il solo anno 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura complessiva di tre mesi.

L’incremento dei requisiti pensionistici legato all’adeguamento alla speranza di vita non si applica, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, ad alcune categorie di lavoratori, a condizione che al momento del pensionamento non beneficino già dell’Ape sociale.

L’esclusione riguarda, in primo luogo, i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della L. 205/2017, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Sono inoltre esclusi i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti), che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, per i quali viene confermata anche per il 2027 la non applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita ai fini della pensione anticipata.

Infine, la medesima esclusione si applica ai lavoratori precoci, ossia coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e che svolgono attività gravose o usuranti.

Termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici

Il comma 191 dispone sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici. In particolare, per il personale delle amministrazioni e degli enti pubblici, inclusi gli enti di ricerca, il termine dilatorio per la corresponsione delle indennità decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto al pensionamento tenendo conto anche dell’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Infine, il comma 198 riduce, a decorrere dal 2027, da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per la liquidazione dell’indennità nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, determinando così, a regime dal 2028, la neutralizzazione dell’incremento di tre mesi dell’età pensionabile ai fini della corresponsione della buonuscita.

Resta fermo, nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, l’ordinario termine dilatorio di 24 mesi. Confermata l'erogazione rateale dei suddetti trattamenti se superiori a 50.000 euro.

Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata

Il comma 194 estende l’applicazione dell’incentivo previsto per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che scelgono di proseguire l’attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per la pensione anticipata.

L’estensione riguarda in particolare i soggetti che, nel corso del 2026, abbiano raggiunto il requisito contributivo previsto in via generale per l’accesso al pensionamento anticipato, indipendentemente dall’età anagrafica.

L’incentivo consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore, con la conseguente esclusione del relativo versamento e accredito.

Prestazioni di previdenza complementare e pensionamento anticipato

Il comma 195, introdotto nel corso dell’esame al Senato, abroga la disposizione che consentiva, a partire dal 1° gennaio 2025, ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1996 di utilizzare anche il valore teorico delle prestazioni di rendita della previdenza complementare, insieme alla prima rata di pensione di base, per il raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

Con l’abrogazione viene meno anche la correlata previsione che innalzava il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori che si fossero avvalsi di tale facoltà.

La norma elimina quindi il comma 7-bis dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, introdotto dalla legge di bilancio 2025, nonché le disposizioni collegate che demandavano a un decreto attuativo – mai emanato – la definizione delle modalità di computo e di certificazione della rendita della previdenza complementare. Conseguentemente, viene soppressa anche la previsione di un progressivo incremento del requisito contributivo, che avrebbe portato dagli attuali 20 anni a 25 anni dal 2025 e a 30 anni dal 2030 per i lavoratori che avessero utilizzato tale meccanismo.

Rendita vitalizia

Il comma 196 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’adozione di un apposito decreto ministeriale per l’aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe da versare all’INPS ai fini della costituzione della rendita vitalizia. Tale rendita consente di coprire i periodi di contribuzione pensionistica obbligatoria non versata dal datore di lavoro o dal committente e ormai prescritta.

Rafforzamento degli investimenti infrastrutturali delle forme pensionistiche complementari

I commi 199 e 200 introducono misure volte a rafforzare il ruolo delle forme pensionistiche complementari nel finanziamento degli investimenti infrastrutturali. In particolare, viene riconosciuta ai fondi pensione la possibilità di investire, anche in forma indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti che operano prevalentemente nella progettazione o realizzazione di interventi in numerosi settori infrastrutturali, tra cui quelli turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviario, portuale, aeroportuale, sanitario, immobiliare pubblico non residenziale, delle telecomunicazioni – comprese quelle digitali – nonché della produzione e del trasporto di energia.

La definizione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie è demandata a un apposito decreto ministeriale, che dovrà inoltre stabilire le procedure e i comportamenti che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo di tali limiti.

Disposizioni in materia di previdenza complementare

I commi 201 e 202 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono in modo articolato sulla disciplina della previdenza complementare, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e pertanto, per gli aspetti non tributari, non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte incidono sulla deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. A partire dal periodo d’imposta relativo all’anno 2026 viene innalzato il limite annuo di deducibilità dei contributi versati sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro o dal committente, che passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Contestualmente, viene operato un coordinamento formale con la disciplina speciale prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, così da mantenere coerenza tra le diverse disposizioni fiscali.

La novella della legge di Bilancio 2026 modifica poi la disciplina relativa alla liquidazione in forma di capitale delle prestazioni pensionistiche complementari, elevando il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% sempre in rapporto al valore del montante finale accumulato.

Si introducono inoltre, per le forme pensionistiche complementari in regime a contribuzione definita, e non quelle a prestazione definita, la possibilità di prevedere tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia, definendone la disciplina complessiva, inclusi i profili fiscali.

Le nuove tipologie alternative di rendita considerate sono tre:

  1. Rendita a durata definita, calcolata sulla base della vita attesa residua dell’aderente secondo le tavole ISTAT; si propone di chiarire il criterio di arrotondamento del numero di anni interi della speranza di vita.
    Regime tributario assimilato alle prestazioni in forma di capitale, vale a dire: 
    - imponibile: importo complessivo al netto di rendimenti già tassati e contributi non dedotti;
    - imposta: ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (riduzione massima 6 punti);
    - ritenuta applicata dalla forma pensionistica.
     
  2. Rendita con prelievi liberamente determinabili, consentiti entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
    Regime tributario: identico a quello della rendita a durata definita (quindi, regime delle prestazioni in capitale, con ritenuta del 15% riducibile, applicata dalla forma pensionistica).
     
  3. Rendita mediante erogazione frazionata del montante, per un periodo minimo di cinque anni; per questa forma, la disciplina rinvia alla COVIP la definizione della periodicità e del numero minimo di rate.
    Regime tributario specifico:
    - imponibile: importo complessivo al netto di rendimenti già tassati e contributi non dedotti;
    - imposta: ritenuta a titolo d’imposta del 20%, riducibile di 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (riduzione massima 5 punti);
    - ritenuta applicata dalla forma pensionistica.

Si prevede, in aggiunta, che limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale si applichino anche alle nuove tipologie di rendita, oltre che alla "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) (restano ferme in merito le norme specifiche sulle anticipazioni della prestazione complementare e sui riscatti da parte dell’aderente),

Il comma 202 stabilisce che le nuove disposizioni introdotte dal comma 201 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e prevede che, entro la stessa data, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni operative al nuovo quadro normativo.

Accantonamenti per trattamenti di fine rapporto e Fondo Tesoreria INPS

Il comma 203 interviene sui criteri di individuazione dei datori di lavoro privati obbligati al versamento al Fondo INPS degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (TFR) dei propri lavoratori dipendenti, fermo restando che l’obbligo non riguarda i dipendenti per i quali il TFR sia destinato a forme di previdenza complementare.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, l’obbligo contributivo si applica anche ai datori di lavoro che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la soglia dei 50 dipendenti in anni successivi a quello di inizio dell’attività. La soglia dimensionale rilevante ai fini dell’obbligo è determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga  considerato.

NOTA BENE: La nuova disciplina si discosta da quella previgente, che faceva riferimento, per i datori già attivi al 31 dicembre 2006, alla media annuale dei lavoratori dell’anno 2006, e, per gli altri datori, alla media annuale dei lavoratori dell’anno di inizio dell’attività.

È prevista una clausola transitoria per gli anni 2026 e 2027, in base alla quale la novella non produce effetti qualora la media annuale dei lavoratori dell’anno precedente risulti inferiore a 60 unità.

Dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento del contributo si estende anche ai datori di lavoro con almeno 40 dipendenti, inclusi quelli che raggiungano tale soglia anche in anni successivi all’avvio dell’attività. Il requisito dimensionale è verificato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.

Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

Il comma 204 interviene sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, ampliando la portata del meccanismo di conferimento tacito o automatico (silenzio-assenso) degli accantonamenti TFR alle forme di previdenza complementare. In particolare, gli effetti del silenzio-assenso vengono estesi anche alle altre forme di contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore. La disposizione incide inoltre sugli obblighi informativi dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori in materia di previdenza complementare e sui criteri di investimento delle risorse affluite alle forme pensionistiche complementari a seguito di adesioni non esplicite.

Le disposizioni del comma 204 riformano in modo sistematico la disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, ridefinendo ambito soggettivo, modalità operative, effetti contributivi e obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

In primo luogo, viene stabilito che i lavoratori di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo esercizio di una diversa opzione entro il termine previsto. L’adesione automatica opera, di regola, nei confronti della forma pensionistica collettiva individuata dalla contrattazione collettiva, anche a livello territoriale o aziendale; in presenza di più forme, la destinazione è individuata in base al criterio della maggiore adesione dei lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tali casi, l’adesione automatica comporta la devoluzione integrale del TFR e delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle misure previste dagli accordi collettivi, ferma restando l’esclusione dell’obbligatorietà della contribuzione a carico del lavoratore qualora la retribuzione annua lorda risulti inferiore al valore dell’assegno sociale.

Qualora manchino accordi o contratti collettivi applicabili, l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica complementare residuale, individuata dal regolamento ministeriale vigente, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.

È riconosciuta al lavoratore la facoltà di rinunciare all’adesione automatica entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, potendo alternativamente conferire il TFR a una diversa forma pensionistica complementare liberamente prescelta oppure mantenerlo secondo il regime ordinario previsto dal codice civile. Tale scelta è revocabile in un momento successivo. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e a rilasciarne copia.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro è obbligato a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e ad avviare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni. I versamenti includono anche le somme dovute a decorrere dalla data di prima assunzione, dalla quale decorre l’efficacia dell’adesione.

Viene inoltre rafforzato il quadro degli obblighi informativi. Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa gli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, il funzionamento del meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica destinataria, le opzioni disponibili e la relativa tempistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che le risorse affluite a seguito di adesioni non esplicite siano investite in linee con differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età dell’aderente.

Per i lavoratori non di prima assunzione, è introdotta una disciplina specifica: il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, deve fornire l’informativa sugli accordi collettivi applicabili e verificare la scelta previdenziale precedentemente effettuata dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore risulti già aderente a una forma pensionistica complementare, egli può indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, la forma alla quale conferire il TFR maturando; in mancanza di indicazione, si applica il meccanismo di adesione automatica, con gli stessi effetti previsti per i lavoratori di prima assunzione. In tali ipotesi, il TFR è conferito per l’intero importo, salvo facoltà di destinazione parziale nei limiti e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva o, per alcune categorie di lavoratori, in misura non inferiore al 50%.

Infine, il comma 205 stabilisce che l’intera disciplina così riformata si applichi a decorrere dal 1° luglio 2026, demandando alla COVIP l’adeguamento delle proprie istruzioni entro la medesima data.

NOTA BENE: le principali innovazioni consistono, in primo luogo, nella riduzione del termine di operatività del silenzio-assenso, che passa da 6 mesi a 60 giorni decorrenti dalla data di assunzione. A ciò si accompagna l’introduzione di un effetto retroattivo, in virtù del quale l’iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrono dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del termine. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di optare espressamente per il mantenimento del TFR, con facoltà di revoca successiva.

Il comma 205 dispone che le novelle di cui al comma 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.

Sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare

I commi 295 e 296 intervengono sulla disciplina delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione della normativa sulle forme pensionistiche complementari, innalzando in misura significativa i relativi importi massimi.

In particolare, il comma 295 modifica l’articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 252 del 2005, elevando da 25.000 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative applicabili. L’inasprimento riguarda, da un lato, le violazioni commesse da chi utilizza la denominazione “fondo pensione” in documenti o comunicazioni al pubblico senza essere iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP; dall’altro, le sanzioni irrogabili nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali, dei titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, nonché dei liquidatori e dei commissari, in relazione a diverse tipologie di violazioni della disciplina di settore. Tra queste rientrano, in particolare, le violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità, nonché sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Il comma 296 interviene ulteriormente sul medesimo articolo 19-quater, modificando il comma 2, lettera d), e innalzando da 15.500 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste per gli stessi soggetti qualora omettano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

Trattamento pensionistico per i lavoratori precoci

Il comma 717, come modificato nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina del trattamento pensionistico anticipato riservato ai cosiddetti lavoratori precoci, riducendo il limite di spesa entro il quale è riconosciuto il diritto al pensionamento con requisito contributivo ridotto.

In particolare, a seguito degli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, la disposizione ridetermina al ribasso le risorse disponibili per l’accesso al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione. La riduzione del limite di spesa è pari a 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per il 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, in luogo del limite uniforme di 90 milioni di euro annui dal 2029 previsto dal testo originario.

Resta invariata la definizione dei lavoratori precoci, che comprende i soggetti con almeno dodici mesi di contribuzione effettiva maturata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, iscritti a una forma di previdenza obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 e rientranti in una delle specifiche categorie individuate dalla legge n. 232 del 2016.

Pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Il comma 718, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata al finanziamento dei requisiti agevolati di pensionamento per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

In particolare, la disposizione riduce tale autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033. La misura incide sul quadro finanziario che sorregge la disciplina recata dal decreto legislativo n. 67 del 2011, il quale prevede requisiti speciali per l’accesso al pensionamento di tali lavoratori.

Resta fermo il meccanismo di monitoraggio delle domande previsto dall’articolo 3 del citato decreto legislativo, in base al quale, qualora emerga uno scostamento tra il numero delle domande accolte e le risorse disponibili, la decorrenza dei trattamenti pensionistici può essere differita secondo criteri di priorità predeterminati, al fine di garantire che il numero dei pensionamenti agevolati non superi quello compatibile con le risorse finanziarie autorizzate.

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