Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

Pubblicato il

In questo articolo:



Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026.

La legge è stata approvata definitivamente, nella seduta del 30 dicembre 2025, dalla Camera dei deputati, nel testo licenziato dal Senato il 23 dicembre 2025. 

Riepiloghiamo sinteticamente tutte le novità in materia di lavoro (per le novità fiscali, "Legge di Bilancio 2026, le misure fiscali").

Carta «Dedicata a te»

I commi 5 e 6 dell'articolo 1 dispongono un incremento della dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Il comma 7 introduce, per l’anno 2026, un regime di imposta sostitutiva agevolata sugli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in applicazione di nuovi contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

Tali incrementi sono assoggettati a un’aliquota del 5%, a condizione che il reddito complessivo da lavoro dipendente del lavoratore non superi i 33.000 euro nell’anno 2025, soglia innalzata dal Senato rispetto al limite originario di 28.000 euro.

Il comma 12 contiene infine una clausola di rinvio generale alla normativa vigente in materia di imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati

I commi da 8 a 11 introducono, in via transitoria, una serie di agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo sulla disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile ad alcuni emolumenti retributivi.

Premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa

In particolare, i commi 8 e 9 dell'articolo 1 prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione a 1 punto percentuale dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme derivanti da forme di partecipazione agli utili d’impresa, nonché l’innalzamento da 3.000 a 5.000 euro lordi del limite annuo dell’imponibile agevolabile. È stato inoltre chiarito che l’intervento riguarda espressamente anche gli emolumenti connessi alla partecipazione agli utili.

NOTA BENE: L’aliquota dell'imposta sostitutiva per gli anni 2026 e 2027, oggetto  della riduzione all'1%, è attualmente pari al 5%, mentre l’aliquota a regime è pari al 10%.

Maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno o festivo

I commi 10 e 11 introducono, limitatamente al periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva con aliquota del 15% su maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale o a turni, fino a un importo massimo agevolabile di 1.500 euro.

Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025 ed è escluso per le attività individuate dal successivo comma 187.

Il comma 12, infine, contiene una clausola di rinvio generale alla disciplina vigente in materia di imposte sui redditi.

Riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

Il comma 13, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende anche all’anno 2026 una disposizione transitoria già prevista per il 2025 in materia di tassazione dei dividendi percepiti dai lavoratori dipendenti.

In particolare, per i dividendi corrisposti nel 2026 e derivanti da azioni assegnate dalle aziende in sostituzione dei premi di risultato, è previsto che tali somme concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 50%, entro il limite di 1.500 euro.

Per la quota eccedente tale soglia, resta invece ferma la tassazione integrale.

Prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

Il comma 14 incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

I commi 18-21 dell’articolo 1 confermano, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, una già nota misura di sostegno a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. La misura consiste nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda relativa alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o al lavoro notturno. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025.

Il riconoscimento avviene su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto il reddito percepito nell’anno precedente, ed è erogato dal sostituto d’imposta, che provvede a indicare le somme nella Certificazione Unica.

Il datore di lavoro recupera infine l’importo erogato mediante compensazione fiscale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

I commi 32-34 – inseriti dal Senato – demandano a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell’ISEE del nucleo familiare, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026

I commi da 153 a 155 prevedono il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell’ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni per l’anno 2027 e 271 milioni per l’anno 2028.

Dal beneficio in esame sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Lavoro occasionale in agricoltura

Il comma 156, introdotto al Senato, pone a regime, dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025.

Contratti di rete in agricoltura

Il comma 157, anch'esso introdotto al Senato , modifica la disciplina in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto.

Modifiche alla disciplina sull’assegno di inclusione

I commi 158-161 dell’articolo 1, novellati al Senato, intervengono sulla disciplina dell’assegno di inclusione modificandone le modalità di rinnovo.

In particolare, viene eliminata la sospensione di un mese dell’erogazione del beneficio, prevista dalla normativa vigente sia in occasione del primo rinnovo dopo un periodo di fruizione continuativa non superiore a diciotto mesi, sia al termine di ciascun successivo rinnovo annuale. È tuttavia prevista una riduzione del 50% dell’importo della prima mensilità del periodo di rinnovo rispetto all’assegno ordinariamente spettante.

Le disposizioni chiariscono inoltre l’ambito di applicazione del contributo straordinario aggiuntivo dell’assegno di inclusione, introdotto in via eccezionale per il 2025 per compensare il mese di sospensione previsto dalla normativa precedente. Tale contributo spetta ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione del beneficio, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

I commi 160 e 161, infine, disciplinano la quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte e ne individuano la relativa copertura finanziaria.

Proroga ammortizzatori sociali

I commi da 164 a 174 prorogano una serie di misure di sostegno al reddito, finanziandone i relativi oneri a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Gli interventi riguardano, in particolare, l’indennità in favore dei lavoratori dei settori della pesca e dei call center, nonché l’integrazione al reddito per i dipendenti ex Ilva.

Le disposizioni estendono inoltre il trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, a quelle che cessano l’attività o sono interessate da processi di riorganizzazione, crisi aziendale o stipula di contratti di solidarietà, nonché alle imprese di interesse strategico nazionale. È infine prevista la proroga di specifiche convenzioni finalizzate all’impiego di lavoratori socialmente utili.

Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

Il comma 175 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina degli incentivi contributivi finalizzati a favorire i processi di aggregazione delle imprese e a tutelare l’occupazione nei settori interessati. In particolare, la disposizione incrementa i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028, modificando l’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4.

Nel dettaglio, gli stanziamenti vengono aumentati da 21,9 a 24,1 milioni di euro per l’anno 2027 e da 3,5 a 12,2 milioni di euro per l’anno 2028. Al fine di garantire la copertura finanziaria e la compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, la norma dispone una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, con decrementi pari a 3,15 milioni di euro nel 2027, 11,15 milioni di euro nel 2028 e 2 milioni di euro nel 2030, nonché un incremento del medesimo Fondo di 3,1 milioni di euro per l’anno 2029.

Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI

Il comma 176 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI richiesta come incentivo all’autoimprenditorialità. In deroga alla disciplina vigente, che prevede il pagamento in un’unica soluzione, la norma stabilisce che l’importo dell’anticipazione sia corrisposto in due rate.

In particolare, una prima rata pari al 70% dell’importo complessivo viene erogata al momento dell’accoglimento della domanda, mentre la restante quota del 30% è corrisposta al termine del periodo teorico di durata della prestazione o, in ogni caso, non oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda.

L’erogazione della seconda rata è subordinata alla condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato e non sia titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.

Integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

I commi 206 e 207 dell’articolo 1 intervengono sulle misure di sostegno al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli. In particolare, il comma 206 posticipa dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome.

Nelle more dell’attuazione di tale misura, il comma 207 introduce per l’anno 2026 un intervento transitorio di integrazione al reddito. È previsto il riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del più giovane, a condizione che il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui. La medesima integrazione spetta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e con reddito da lavoro entro la medesima soglia, purché il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o comunque per i soli mesi non coincidenti con periodi di lavoro a tempo indeterminato.

È infine stabilito che le mensilità maturate dal 1° gennaio 2026 fino al mese di novembre siano erogate in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026 e che gli importi riconosciuti non rilevino ai fini della determinazione dell’ISEE.

Modifiche del calcolo dell’ISEE per casa di abitazione e scala di equivalenza - DSU precompilata

I commi 208 e 209 dell’articolo 1 introducono alcune modifiche alla disciplina di calcolo dell’ISEE, con effetti limitati a specifiche prestazioni che ne prevedono l’utilizzo, e ridefiniscono i relativi limiti di spesa e oneri finanziari.

In primo luogo, viene rivista la modalità di calcolo dell’abitazione principale nel patrimonio immobiliare. Il valore della casa di proprietà escluso dal calcolo dell’ISEE viene innalzato da 52.500 a 91.500 euro, limite che sale a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane. Tale soglia è ulteriormente incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre in precedenza l’incremento era riconosciuto solo dal terzo figlio in poi. Resta ferma la disciplina di determinazione del valore immobiliare e, in caso di superamento della soglia, l’inclusione nel calcolo della sola quota pari ai due terzi dell’eccedenza.

La seconda modifica riguarda la scala di equivalenza, con un rafforzamento delle maggiorazioni legate alla presenza di figli nel nucleo familiare. Sono previste maggiorazioni pari a 0,1 per due figli, 0,25 per tre figli, 0,40 per quattro figli e 0,55 per almeno cinque figli, introducendo così una specifica maggiorazione anche per i nuclei con due figli e incrementando quelle già previste.

Le nuove regole di calcolo dell’ISEE si applicano all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro, all’assegno unico e universale per i figli a carico, al contributo per il pagamento delle rette degli asili nido e dei servizi di supporto domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie, nonché all’assegno una tantum per la nascita o l’adozione di un figlio.

Il comma 209, infine, integra la disciplina relativa alla dichiarazione sostitutiva unica precompilata ai fini ISEE, confermando il ruolo dell’INPS nella predisposizione della DSU.

Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici

I commi 210-213 dell’articolo 1 introducono un esonero contributivo volto a incentivare l’assunzione di madri lavoratrici da parte dei datori di lavoro privati.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo di 8.000 euro annui e per una durata complessiva di 24 mesi. In particolare, l’esonero spetta per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e per 18 mesi qualora il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, né è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente. L’accesso alla misura è inoltre subordinato al rispetto di specifici limiti di spesa fissati per gli anni dal 2026 al 2034 e a decorrere dal 2035.

Il monitoraggio delle minori entrate contributive è affidato all’INPS, che sospende l’accoglimento di nuove domande qualora i limiti di spesa risultino raggiunti, anche in via prospettica.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro

I commi 214-218 dell’articolo 1 introducono misure volte a favorire la trasformazione o la rimodulazione dei contratti di lavoro a tempo parziale per specifiche categorie di lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

In particolare, il comma 214 riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, nonché nella rimodulazione di un rapporto a tempo parziale già in essere, in favore dei lavoratori con almeno tre figli conviventi che non abbiano compiuto il decimo anno di età. Il limite anagrafico non si applica in presenza di un figlio con disabilità, fermo restando il requisito minimo dei tre figli conviventi. La priorità è subordinata alla condizione che la trasformazione o la rimodulazione comporti una riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40%.

A sostegno di tali trasformazioni, i commi da 215 a 218 prevedono, a determinate condizioni, un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi (decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (privato) e per un importo non superiore a 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile,  in favore dei datori di lavoro privati che realizzino consensualmente le suddette modifiche contrattuali. Il beneficio è subordinato, tra l’altro, al mantenimento del monte ore complessivo di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa complessivi fissati dalla norma.

Sono esclusi dall’ambito i premi e contributi dovuti all’INAIL

Il comma 216 demanda infine a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell’esonero contributivo.

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni

I commi 219 e 220 intervengono sulla disciplina dei congedi a tutela della genitorialità, ampliandone l’ambito di applicazione.

In particolare, il comma 219 estende il diritto ai congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni. La medesima estensione si applica ai casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, consentendo la fruizione dei congedi fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in luogo del precedente limite dei dodici anni.

Il comma 220 modifica invece la disciplina dei congedi per malattia dei figli di età superiore a tre anni, innalzando da 5 a 10 giorni lavorativi annui, per ciascun genitore, il limite dei congedi fruibili. Inoltre, l’ambito di applicazione dell’istituto viene esteso ai figli di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Resta fermo che tali congedi non sono retribuiti, pur essendo coperti da contribuzione figurativa ai fini previdenziali.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo

Il comma 221 dell’articolo 1 introduce una misura volta a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e a sostenere la parità di genere nel lavoro.

La disposizione modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in congedo di maternità o parentale.

Il prolungamento del contratto è consentito per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice rientrante dal congedo, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.

Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del caregiver familiare

Il comma 227 dell’articolo 1, come modificato dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Il Fondo è finalizzato a garantire la copertura finanziaria di futuri interventi legislativi diretti a definire la figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e a riconoscere il valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta in forma non professionale. La dotazione finanziaria è pari a 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Il comma 228 dell’articolo 1 prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando risorse aggiuntive a specifiche finalità in materia di contrasto alla violenza di genere.

In particolare, l’incremento del Fondo è finalizzato al sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché al potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, rafforzando così gli strumenti di prevenzione, protezione e assistenza a favore delle vittime.

Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza

I commi da 229 a 232 dell’articolo 1 rafforzano gli interventi a favore delle donne vittime di violenza attraverso l’incremento delle risorse destinate alle politiche di pari opportunità e l’introduzione di nuove misure di sostegno.

In particolare, i commi 229 e 230 dispongono un aumento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finalizzato al finanziamento di interventi in favore delle donne vittime di violenza.

Il comma 231 istituisce inoltre un nuovo Fondo destinato a consentire alle donne vittime di violenza di genere l’accesso a servizi e agevolazioni normalmente subordinati alla presentazione dell’ISEE, superando così eventuali ostacoli legati alla situazione economica del nucleo familiare.

Il comma 232 demanda infine a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative della nuova misura, assicurandone la concreta applicazione.

Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell’INPS per il bonus psicologo

I commi 373-375 dell’articolo 1 intervengono sul potenziamento degli strumenti informatici e organizzativi dell’INPS a supporto del cosiddetto bonus psicologo.

In particolare, il comma 373 destina all’INPS una somma pari a 200.000 euro annui, a decorrere dal 2026, per l’aggiornamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il rafforzamento dell’assistenza agli utenti.

Il comma 374 prevede, sempre dal 2026, il trasferimento all’INPS delle risorse destinate al finanziamento del bonus psicologo, accentrando presso l’Istituto la gestione dell’intervento. Il comma 375 stabilisce infine che agli oneri derivanti dall’adeguamento delle piattaforme si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate dalla normativa vigente per il bonus psicologo.

Esclusione dal calcolo dell’ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali

Il comma 584 estende all’anno 2026 la disposizione transitoria, già stabilita per l’anno 2019 e per gli anni 2021-2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, valido al fine della determinazione dell’ISEE del nucleo familiare, gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Abrogazione esonero contributivo per l’ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani

Il comma 179 dell’articolo 1 dispone l’abrogazione dell’articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevedeva un esonero contributivo in favore delle imprese che effettuavano erogazioni liberali a istituti di istruzione secondaria tecnica o professionale per il potenziamento dei laboratori e degli ambienti di apprendimento innovativi.

Con l’abrogazione viene quindi eliminato anche il beneficio contributivo riconosciuto alle imprese che, a seguito di tali erogazioni, assumevano a tempo indeterminato giovani diplomati provenienti dalle medesime istituzioni scolastiche al termine del percorso di studi.

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il comma 767 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede un incremento della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. In particolare, il Fondo è rafforzato con risorse pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026 e a 27 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

L’aumento delle risorse è finalizzato alla rideterminazione delle prestazioni una tantum erogate dal Fondo in favore dei familiari superstiti delle vittime, rafforzando così le misure di sostegno economico a loro tutela.

Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Il comma 840 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, modificandone i requisiti di accesso.

In particolare, la disposizione innalza da 30.000 a 35.000 euro il limite massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile accedere al beneficio. Inoltre, viene introdotto un regime derogatorio, più favorevole, per i lavoratori del settore cinematografico e dell’audiovisivo, prevedendo requisiti meno stringenti in termini di numero minimo di giornate di contribuzione necessarie per il riconoscimento dell’indennità.

Interpretazione autentica sull’ambito di applicazione di esonero giovani e Decontribuzione Sud

I commi 860-862 dell’articolo 1 introducono norme di interpretazione autentica volte a chiarire l’ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° luglio 2022.

In particolare, viene precisato che tali esoneri si applicano anche ai datori di lavoro privati operanti nel settore assicurativo, inclusi broker, agenti e sub-agenti di assicurazione, nonché produttori, procacciatori e altri intermediari, purché rientranti nei relativi codici ATECO.

La prima misura riguarda l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di lavoratori under 36 effettuate nel biennio 2021-2022.

La seconda misura concerne l’esonero contributivo riconosciuto, per il periodo 2021-2024, ai datori di lavoro privati operanti in alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), c.d. Decontribuzione Sud.

Il comma 862 provvede infine alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’estensione interpretativa delle agevolazioni contributive e concorre altresì alla copertura finanziaria di ulteriori oneri previsti dal medesimo articolo 1.

Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti

Il comma 863 – inserito dal Senato – istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate

I commi 944 e 945 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame al Senato, estendono anche agli infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF già previsto per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per i compensi corrisposti a partire dal 2026 per prestazioni di lavoro straordinario, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito