La legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), interviene, come di consueto, anche in materia previdenziale, disciplinando l’assetto dei principali strumenti di accesso al pensionamento.
Diversamente dagli esercizi precedenti, la legge di Bilancio 2026 non prevede la proroga delle misure sperimentali Opzione donna e Quota 103, due strumenti di flessibilità in uscita a carattere temporaneo introdotti negli anni recenti.
Viene invece confermata la proroga dell’APE sociale (commi 162 e 163), quale strumento di anticipo pensionistico volto alla tutela dei lavoratori che si trovano in condizioni di particolare disagio. La misura è mantenuta alle medesime condizioni vigenti, senza modifiche ai requisiti soggettivi né alle categorie di beneficiari.
La Manovra finanziaria 2026 reca poi specifiche disposizioni in materia di incremento dell’età pensionabile, in attuazione del meccanismo di adeguamento biennale dei requisiti previdenziali alla variazione della speranza di vita, previsto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 e applicato mediante apposito decreto.
NOTA BENE: L’incremento della speranza di vita con decorrenza dal 1° gennaio 2027 è stato determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 dicembre 2025, cui la legge di Bilancio 2026 si coordina per la definizione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento.
Più nel dettaglio, i commi da 185 a 193 e 197 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 stabiliscono che l’incremento sarà applicato in misura ridotta, pari a un solo mese, limitatamente all’anno 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura complessiva di tre mesi, in linea con l’evoluzione della speranza di vita rilevata.
È inoltre previsto che tale incremento non si applichi ai lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti) nonché ai lavoratori precoci, per i quali restano fermi i requisiti previgenti.
L’incremento si applicherà invece, dal 2027, a chi fruisce dell’APE sociale.
Il comma 194 dell’articolo 1 estende, inoltre, l’ambito applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata.
Nel dibattito riaperto dalla legge di Bilancio 2026 sui temi della previdenza e della flessibilità in uscita, torna centrale il ruolo della previdenza complementare.
In tale ambito, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) (non oggetto di modifiche) si conferma, per i fondi pensione a contribuzione definita, un interessante strumento che consente di anticipare l’uscita dal lavoro, svolgendo una funzione di sostegno economico nella fase che precede l’accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente fissata a 67 anni).
La RITA consiste in un’erogazione frazionata, temporanea e anticipata, sotto forma di rendita, del montante accumulato presso una forma pensionistica complementare, con durata fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione nel sistema obbligatorio. Essa assolve, quindi, a una funzione di “ponte” tra la cessazione dell’attività lavorativa e l’accesso alla pensione pubblica.
L’accesso alla RITA è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa ed è consentito secondo due percorsi alternativi:
La misura ha carattere generale e si applica a tutti gli iscritti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, inclusi i dipendenti pubblici. La prestazione è erogata in rate periodiche e il suo importo dipende dal montante maturato, dalla quota richiesta e dalla durata della rendita.
La COVIP ha chiarito che la RITA:
Va poi ricordato che la legge di Bilancio 2026 (comma 2024, articolo 1), con decorrenza dal 1° luglio 2026, introduce nuove tipologie di rendita, esclusivamente per le forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, restando escluse quelle in regime di prestazione definita.
Le ulteriori forme di rendita introdotte sono le seguenti:
Le nuove tipologie di rendita soggiacciono a differenziati regimi tributari.
Accanto alla disciplina ordinaria dell’accesso al trattamento pensionistico, resta operativa la c.d. Isopensione.
L’isopensione è uno strumento di accompagnamento alla pensione disciplinato dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, che consente l’uscita anticipata dal lavoro di dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti in esubero.
La prestazione è rivolta ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, termine valido fino al 2026 (ridotto a 4 anni a decorrere dal 2027).
Lo strumento può essere attivato da datori di lavoro con un organico mediamente superiore a 15 dipendenti, previa stipula di un accordo sindacale con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale. Con tale accordo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore un assegno di importo pari al trattamento pensionistico maturato e a versare all’INPS la contribuzione correlata fino al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
A garanzia degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell’INPS, è prevista la presentazione di una fideiussione bancaria. Tale obbligo non si applica qualora il datore di lavoro versi la provvista in un’unica soluzione e si impegni a sostenere eventuali maggiori oneri in sede di liquidazione definitiva.
Di seguito si riportano i principali canali di accompagnamento alla pensione attivi nel primo semestre 2026.
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Strumento |
Destinatari |
Requisiti anagrafici e/o contributivi |
Misura |
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Isopensione |
Dipendenti di aziende con organico mediamente superiore a 15 unità |
Perfezionamento, entro i successivi 7 anni (fino al 2026), dell’età per la pensione di vecchiaia o della contribuzione per la pensione anticipata |
Assegno mensile pari alla rata mensile della pensione maturata |
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APE Sociale |
Disoccupati, caregiver, invalidi ≥ 74% |
63 anni e 5 mesi + 30 anni di contributi (riduzione fino a 24 mesi per figli) |
Assegno mensile fino a 1.500 euro su 12 mensilità |
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APE Sociale |
Addetti a lavori gravosi |
63 anni e 5 mesi + 36 anni di contributi (riduzione fino a 24 mesi per figli) |
Assegno mensile fino a 1.500 euro su 12 mensilità |
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APE Sociale |
Lavoratori edili |
63 anni e 5 mesi + 32 anni di contributi (riduzione fino a 24 mesi per figli) |
Assegno mensile fino a 1.500 euro su 12 mensilità |
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RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata |
Iscritti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita. |
Cessazione dell’attività lavorativa; maturazione della pensione di vecchiaia entro 5 anni (oppure entro 10 anni in caso di inoccupazione > 24 mesi); almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare |
Erogazione rateale e temporanea del montante maturato nel fondo pensione fino al raggiungimento dell’età pensionabile |
A tali strumenti si affiancano i Fondi di solidarietà bilaterali, che continuano a costituire un ulteriore canale di accompagnamento alla pensione, disciplinato dalla contrattazione collettiva e finalizzato alla gestione degli esuberi e al ricambio generazionale nei diversi settori produttivi.
Va infine segnalato che la legge annuale sulle PMI, attualmente in esame alla Camera dei Deputati dopo l’approvazione al Senato dall’inizio di novembre 2025, introduce una misura sperimentale di part-time agevolato per favorire il ricambio generazionale e l’accompagnamento alla pensione nelle piccole e medie imprese.
La disposizione (articolo 6 del ddl) mira a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro liberando gradualmente posti occupati da lavoratori senior che si avvicinano alla pensione.
Per gli anni 2026 e 2027, fino a un massimo di 1.000 lavoratori, è prevista la possibilità per dipendenti privati con contratto a tempo pieno e indeterminato presso aziende con fino a 50 dipendenti di trasformare il proprio rapporto in part-time incentivato.
Possono accedere alla misura i lavoratori che: hanno anzianità contributiva maturata prima del 1° gennaio 1996 e maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028. La riduzione dell’orario può variare tra il 25% e il 50% e deve essere formalizzata con un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro.
Il regime prevede benefici contributivi, subordinati all’assunzione, in contemporanea, di un giovane con contratto a tempo pieno e indeterminato.
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