Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

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Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è disposto l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Il provvedimento si inserisce nel meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti pensionistici previsto dall’ordinamento, basato sulle rilevazioni statistiche dell’ISTAT e finalizzato a garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.

Pensioni e incremento della speranza di vita: rilevazioni ISTAT

Con nota del 25 novembre 2025, l’ISTAT ha comunicato i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per il periodo 2021-2024, pari a 20,39 anni nel 2021, 20,44 nel 2022, 20,87 nel 2023 e 21,28 nel 2024.

Sulla base di tali dati, la variazione della speranza di vita rilevante ai fini dell’adeguamento dei requisiti pensionistici con decorrenza 1° gennaio 2027, calcolata come differenza tra la media del biennio 2023-2024 e quella del biennio 2021-2022, risulta pari a +0,66 decimi di anno, corrispondenti a +8 mesi.

Recupero delle variazioni negative pregresse

Il decreto del 19 dicembre 2025 tiene conto delle variazioni negative della speranza di vita accertate nei precedenti aggiornamenti:

  • –3 mesi con il decreto del 27 ottobre 2021;
  • –1 mese con il decreto del 18 luglio 2023.

Tali riduzioni non avevano comportato una diminuzione immediata dei requisiti, ma sono rimaste “a credito” del sistema, da recuperare in occasione di successivi incrementi positivi, in conformità all’articolo 12, comma 12-ter, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2010.

Incremento della speranza di vita dal 1° gennaio 2027

Alla luce del quadro normativo e dei dati statistici, l’articolo unico del decreto del 19 dicembre 2025 stabilisce che:

  • dal 1° gennaio 2027 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi;
  • i valori di somma tra età anagrafica e anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243/2004 sono incrementati di 0,3 unità.

L’adeguamento riguarda tutti i regimi pensionistici interessati, compresi quelli armonizzati e le gestioni con requisiti differenziati rispetto all’assicurazione generale obbligatoria.

Raccordo con la legge di Bilancio 2026

Va qui ricordato che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028, in vigore dal 1° gennaio 2026, interviene sul meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, introducendo una disciplina transitoria finalizzata ad attenuare l’impatto immediato dell’incremento accertato con il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025.

In base al comma 185, primo periodo, dell’articolo 1, l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, decorrente dal 1° gennaio 2027, viene applicato nella misura di un solo mese limitatamente all’anno 2027, ferma restando la piena applicazione dell’incremento complessivo di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il comma 186 dell’articolo 1 individua specifiche categorie di lavoratori escluse dall’applicazione dell’incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per la pensione anticipata, a condizione che gli interessati non siano già beneficiari dell’APE sociale al momento del pensionamento (comma 190).

L’esclusione riguarda le seguenti categorie.

Lavoratori addetti ad attività gravose

Sono esclusi dall’incremento:

  • i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose rientranti tra quelle indicate nell’Allegato B della legge n. 205/2017;
  • a condizione che tali attività siano state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7;
  • con un’anzianità contributiva non inferiore a 30 anni (comma 187, lettera a).

Per tali soggetti restano fermi i requisiti vigenti, che consentono l’accesso alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 anni di contribuzione, alle condizioni sopra richiamate.

Lavoratori addetti a lavorazioni usuranti

L’incremento non trova applicazione neppure nei confronti dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011, a condizione che:

  • abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva;
  • possiedano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Per effetto di tale esclusione, viene espressamente previsto che anche l’anno 2027 rientri tra quelli per i quali non si procede all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata dei lavoratori usuranti.

Rimangono pertanto confermati i requisiti basati sul sistema delle “quote”:

  • quota 97,6 per i lavoratori dipendenti;
  • quota 98,6 per i lavoratori autonomi;
  • con almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per gli autonomi) e 35 anni di contribuzione.

Si ricorda, inoltre, che dal 2018 non trovano più applicazione le finestre mobili per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Lavoratori precoci

L’esclusione dall’incremento riguarda anche i lavoratori precoci, ossia coloro che possiedono almeno 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente il compimento del diciannovesimo anno di età, che svolgano attività gravose o usuranti alle medesime condizioni previste per le categorie sopra esaminate (commi 188 e 192).

Requisiti di accesso al pensionamento: incremento 2027 e soggetti esclusi - Tabella di sintesi

Categoria di lavoratori

Applicazione incremento 2027

Requisiti confermati

Generalità dei lavoratori

+1 mese nel 2027;

+3 mesi dal 2028

Requisiti ordinari adeguati

Lavoratori gravosi (All. B L. 205/2017)

Esclusi

66 anni e 7 mesi + 30 anni contributi

Lavoratori usuranti (D.Lgs. 67/2011)

Esclusi

Quota 97,6 (98,6 autonomi) – 35 anni contributi

Lavoratori precoci gravosi/usuranti

Esclusi

Pensione anticipata con requisiti ridotti

Beneficiari APE sociale

Non esclusi

Incremento applicabile

 

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