La legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sul cuneo fiscale, ritoccando la struttura dell’IRPEF e affiancando misure di detassazione emolumenti e incrementi retributivi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, viene sostituita la previgente aliquota del 35% con la nuova aliquota del 33% sullo scaglione mediano, con un “risparmio” massimo pari a 440 euro per periodo d’imposta (2% della differenza tra 50.000 e 28.000 euro). Il beneficio, tuttavia, non opera per i contribuenti con redditi complessivi superiori a 200.000 euro: per tali soggetti, infatti, si prevede una riduzione della detrazione dall’imposta lorda nella medesima misura di 440 euro, in relazione agli oneri detraibili al 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie), alle erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.
Sul versante delle misure di abbattimento del cuneo fiscale, si annota l’introduzione di una imposta sostitutiva con aliquota al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, fruibile dai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro.
Ai commi 8 e 9 si modifica, per il biennio 2026-2027, la disciplina dei premi di risultato e delle somme a titolo di partecipazione agli utili, prevedendo l’assoggettamento a imposta sostitutiva ridotta dell’1% sino al limite complessivo di 5.000 euro, ferma la procedura attuativa che richiede accordi aziendali o territoriali e il deposito presso l’ITL entro 30 giorni.
Ulteriori misure riguardano la detassazione di maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni, nel settore privato e per lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.
Per il comparto turistico-alberghiero è riproposto il trattamento integrativo speciale: bonus del 15% sulle retribuzioni lorde riferite a notturno e straordinario festivo rese tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, con attestazione del requisito reddituale e possibilità di compensazione ex art. 17, d.lgs. n. 241/1997.
Infine, sono aggiornati i limiti di esenzione dei ticket restaurant elettronici, elevati a 10 euro giornalieri.
Tutti i dettagli ed esempi di calcolo nell'Approfondimento che segue!
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".