Il 2 aprile 2025, con la pubblicazione sul n. 76 della Gazzetta Ufficiale del 1° aprile, è entrata in vigore la Legge n. 40 del 18 marzo 2025, denominata "Legge quadro per la ricostruzione post-calamità".
Questa normativa stabilisce le linee guida per la gestione e il coordinamento delle operazioni di ripristino nelle aree devastate da catastrofi naturali o causate dall'attività umana, dopo la conclusione o l'annullamento dello stato di emergenza di importanza nazionale, come previsto dall'articolo 24 del Codice della Protezione Civile.
La legge mira specificamente a:
L'Italia è un paese che spesso affronta calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane e eruzioni vulcaniche, che possono causare gravi danni. Dopo un disastro, è essenziale non solo gestire l'emergenza per proteggere le persone e i beni essenziali, ma anche ricostruire edifici e infrastrutture danneggiati. La ricostruzione è un processo complicato che richiede diversi metodi e risorse, a seconda che gli interventi siano pubblici o privati.
Fino ad ora, la gestione della ricostruzione dopo ogni calamità è stata regolata da norme specifiche e provvisorie, creando un sistema disorganizzato e frammentato. La nuova legge mira a cambiare questo approccio, introducendo un insieme di regole chiare e uniformi per semplificare e velocizzare la ricostruzione in tutte le emergenze nazionali, garantendo così un processo più ordinato e rapido.
La legge n. 40 del 18 marzo 2025 è composta da 28 articoli ripartiti in 5 capi:
I. I princìpi organizzativi per la ricostruzione post-calamità;
II. Le misure per la ricostruzione;
III. Le misure per la tutela ambientale;
IV. Le disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo;
V. Le disposizioni transitorie e finali.
La normativa contiene due novità:
L'apertura della fase di ricostruzione inizia con l'annuncio dello "Stato di ricostruzione di rilievo nazionale".
La decisione di proclamare questo stato è motivata dalla vastità e dalla severità dei danni causati dalla calamità, che necessitano una completa revisione delle strutture urbanistiche e edilizie nell'area interessata. Tale stato deve essere dichiarato entro la fine dello stato di emergenza nazionale, come definito nell'articolo 24 del codice della protezione civile.
Questa fase segue eventi calamitosi naturali o antropici, e si basa su una relazione del capo del Dipartimento della protezione civile, la quale valuta le esigenze di riparazione di infrastrutture pubbliche e private, comprese quelle sportive, e le misure per ridurre il rischio residuo e assicurare la sicurezza in risposta ai danni subiti.
Se il Consiglio dei ministri, dopo aver valutato la relazione, conclude che non è possibile risolvere la situazione con misure ordinarie, può dichiarare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Questo permette di attivare una serie di azioni speciali per ristrutturare e migliorare l'organizzazione delle aree colpite.
Quando il Consiglio dei ministri decide di avviare lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stabilisce:
Questo stato si applica solo nelle aree dove è già stato annunciato uno stato di emergenza, considerando il tipo e la gravità delle calamità avvenute.
Lo Stato di ricostruzione inizia dopo la fine dello stato di emergenza e può durare fino a cinque anni, ma c'è la possibilità di estenderlo fino a un massimo di dieci anni se necessario. Tuttavia, se le attività di ricostruzione, sia pubbliche che private, sono completate e si possono ripristinare le condizioni normali, questo stato speciale può essere revocato prima del tempo previsto.
Dopo l'approvazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, previsto dall'articolo 2, viene nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione. Questa figura può essere:
- il presidente della regione colpita
o
- nel caso di calamità che coinvolgono più regioni, il presidente di una delle regioni interessate.
Il Commissario ha vari compiti cruciali per garantire che la ricostruzione avvenga in modo efficace e organizzato, tra cui:
Si prevede la formazione di una Cabina di Coordinamento per la ricostruzione, istituito tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo gruppo sarà guidato dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e includerà membri chiave come il Capo del Dipartimento Casa Italia, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome coinvolte, il Sindaco metropolitano (se applicabile), un rappresentante delle Province selezionato dall’Unione Province d’Italia, e un rappresentante dei Comuni di ogni regione colpita, scelto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Il Gruppo di Coordinamento supporta il Commissario straordinario nella ricostruzione e svolge ruoli consultivi, oltre a coordinare e monitorare il progresso della ricostruzione nelle aree devastate dagli eventi calamitosi.
L'articolo 8 della legge n. 40/2025 si concentra sulle normative urbanistiche e edilizie necessarie per le operazioni di ricostruzione nei centri storici, urbani e rurali interessati dalle calamità.
Specificamente, i Comuni hanno l'obbligo, entro diciotto mesi dall'approvazione dello stato di ricostruzione nazionale, di adottare nuovi piani urbanistici per la ricostruzione. Questo avviene su richiesta del Commissario straordinario, che considera l'entità e l'impatto delle calamità subite. I Comuni devono predisporre strumenti di pianificazione urbanistica che includano piani finanziari dettagliati.
Questo processo mira a organizzare in modo coordinato le seguenti attività:
L'articolo 9 della L. n. 40/2025 stabilisce le regole per la ricostruzione, il ripristino e la riparazione di proprietà private danneggiate o distrutte a causa di calamità naturali come terremoti e alluvioni. Queste normative coprono:
Le modalità di intervento, i tipi di danni e le spese che possono ricevere aiuti finanziari sono definiti da specifiche disposizioni di legge dopo la dichiarazione dello Stato di ricostruzione nazionale. Anche i criteri per l'assegnazione dei contributi, le condizioni e i limiti sono precisati dalla legge.
La procedura per richiedere contributi per la ricostruzione privata inizia con la presentazione di una domanda al comune competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni edilizie richieste, che include:
Dopo aver ricevuto la domanda, il comune verifica che gli interventi rispettino le normative urbanistiche e poi:
Nei comuni colpiti da calamità e dichiarati in stato di ricostruzione nazionale, è possibile procedere con interventi tramite una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia, inclusi cambiamenti ai prospetti, ma potrebbe essere necessaria un'autorizzazione paesaggistica.
Una volta completata la verifica:
Ogni intervento viene registrato con un Codice Unico di Progetto (CUP) per garantire tracciabilità e trasparenza.
L'articolo 22 della Legge n. 40/2025 si occupa della protezione dei lavoratori coinvolti nella riparazione, nel ripristino e nella ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti a seguito di eventi calamitosi in aree dove è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
Le norme per la tutela includono:
Nei territori affetti da eventi calamitosi, per garantire la continuità dell'occupazione e il pieno recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del Made in Italy può attivare misure di sostegno specifiche.
Queste sono basate sul regime di aiuto stabilito dal decreto-legge del 1° aprile 1989, n. 120, successivamente convertito in legge il 15 maggio 1989, n. 181. L'applicazione di questi aiuti è ulteriormente definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022.
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